Il broker assicurativo non è un semplice mediatore
di Martina Mazzei, Avvocato Scarica in PDFCass. civ., sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 25167 – Pres. Travaglino – Rel. Positano
[1] Contratto di assicurazione – Broker assicurativo – Attività di intermediazione – Provvigioni – Collaborazione – Mediazione – Assicuratore – Esecuzione e gestione contrattuale
(L. n. 792 del 194; C.a.p. (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) art. 108 ss.)
[1] “Alla luce della complessiva disciplina di cui alla l. n. 792 del 1984 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui; peraltro, tale attività di collaborazione non investe solo la fase genetica del rapporto, ma consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale.”
CASO
[1] Con atto di citazione del dicembre 1990 la società Beta s.r.l. deduceva di svolgere attività di intermediazione nel settore assicurativo e di aver sottoscritto una convenzione con l’amministrazione comunale di Firenze con cui le era stato affidato l’incarico di effettuare uno studio di fattibilità su coperture assicurative del patrimonio comunale ed altresì la facoltà di avvalersi della sua intermediazione per la realizzazione delle soluzioni prospettate. Ciò nonostante il Comune di Firenze aveva provveduto ad assicurare l’intero patrimonio immobiliare senza avvalersi dell’intermediazione della Beta s.r.l. ma stipulando la polizza direttamente con la compagnia Alfa.
La società Beta s.r.l. evocava, quindi, in giudizio il Comune di Firenze chiedendo la risoluzione della citata convenzione e la condanna al risarcimento dei danni pari al compenso dovuto alla società quale broker.
Il giudice di prime cure rigettava la domanda attrice mentre la Corte d’appello di Firenze e la Corte di Cassazione si pronunciavano per la risoluzione del contratto e per la condanna del Comune al risarcimento del danno patito dalla società Beta.
Con successivo atto di citazione la predetta società chiedeva nuovamente la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento dell’amministrazione dell’obbligo di avvalersi dell’opera di intermediazione della società attrice anche per i rinnovi della polizza in questione.
Il giudice di primo grado respingeva la domanda e, parimenti, la Corte territoriale la quale chiariva che non ricorreva un obbligo del Comune volto a garantire alla società di svolgere l’attività anche in occasione dei rinnovi della polizza successivi al primo. Avverso quest’ultima decisione proponeva ricorso per cassazione la Beta s.r.l. facendo valere due distinti motivi di gravame.
SOLUZIONI
[1] Per quanto di interesse con il primo motivo di ricorso la società deduceva la violazione degli artt. 1368 e 1374 c.c. e della L. 28 novembre 1984, n. 792, art. 1 in quanto la Corte territoriale non aveva correttamente tenuto conto della attività professionale del broker. L’intermediazione di quest’ultimo, infatti, riguarda sia la conclusione del contratto sia la collaborazione per la gestione ed esecuzione dello stesso e quindi anche l’assistenza e la consulenza nell’esecuzione del rapporto assicurativo ragion per cui il broker ha diritto alla provvigione anche per i rapporti in corso. La Corte d’appello, al contrario, aveva valorizzato esclusivamente la circostanza dell’automatismo del rinnovo senza valutare tutta l’attività di assistenza e di gestione e di esecuzione della polizza che costituisce oggetto dell’attività professionale del broker e che, quindi, prescinde dal momento genetico del rinnovamento negoziale.
La Corte di Cassazione dopo aver qualificato l’attività del broker assicurativo distinguendola dalla semplice mediazione ha accolto il ricorso e, ritenuto l’approccio ermeneutico della Corte territoriale inadeguato, ha cassato con rinvio la sentenza d’appello.
QUESTIONI
[1] La sentenza in commento consente di fare delle considerazioni sulla figura del broker assicurativo.
Il broker (o mediatore) assicurativo, secondo la definizione contenuta nell’art. 1 della L. 28 novembre 1984, n. 792, è «colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.»
Tale legge – la quale prevedeva l’istituzione ed il funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione – è stata, tuttavia, abrogata dal comma 1 dell’art. 354 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e, ad oggi, la figura del broker è disciplinata dagli artt. 108 e segg. del c.a.p.
L’art. 109 c.a.p., in particolare, definisce i broker come «gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione» e la loro l’attività è delineata dall’art. 106 c.a.p. (sulla figura del broker in dottrina v. BOGLIONE, Il broker di assicurazione e riassicurazione in Italia e in Inghilterra – Funzioni e responsabilità, in Rivista Assicurazioni, 2000; ROSSETTI, Il broker, la mediazione, il nuovo codice delle assicurazioni, in Assic., 2005, II, 2, 203; LA TORRE, I mediatori di assicurazione, in Cinquant’anni col diritto, II, Milano 2008, 419 ss.; LA TORRE, Il broker di assicurazione in una indagine ricostruttiva, ivi, 505 ss.; FARENGA, Manuale di diritto delle assicurazioni private, 2019, 128).
Il broker, in altre parole, può essere definito come un mediatore di assicurazione che mette in relazione l’assicurando e l’assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione senza essere legato a nessuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza.
Il broker assicurativo si distingue, infatti, dal semplice mediatore ex artt. 1754 ss c.c in quanto il mediatore assicurativo non si limita a mettere in relazione l’assicuratore con l’assicurando ma assiste quest’ultimo nella fase precontrattuale, ricercando la compagnia più adatta ad assicurare il rischio proposto e collaborando, quindi, alla formulazione del contenuto contrattuale, ed anche nella fase post contrattuale cooperando alla gestione ed esecuzione del contratto. È evidente, quindi, che alla mediazione si aggiunge un’attività di prestazione di consulenza professionale a favore dell’assicurando.
Infatti come afferma la Corte “il broker assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui”. (cfr. anche Cass. civ. sez. III, 27 maggio 2010 n. 12973)
Si tratta perciò di un rapporto che per l’impresa di assicurazione è semplice mediazione ma per l’assicurando è un contratto misto – meglio noto come contratto di brokeraggio assicurativo – che presenta elementi della mediazione e elementi del contratto d’opera intellettuale. (sul contratto di brokeraggio assicurativo e il relativo dibattito dottrina e giurisprudenziale v. in dottrina BIANCHINI, La qualificazione del contratto di brokeraggio assicurativo, tra professionisti intellettuali e contrattazione d’impresa, in Giur. comm., 2006, 2, 277; GIACOBBE, Brokeraggio assicurativo e tipo contrattuale, 2001; PEDICINI, Il broker di assicurazioni, 1998; VERGANI, Il brokeraggio assicurativo: l’apertura della Cassazione sulla tipizzazione sociale del contratto, in Dir. econ. assicur., 1999. In giurisprudenza Cass. SS.UU. 2 aprile 2007 n. 8095; Cass. civ., 7 febbraio 2005, n. 2416; Cass. civ., 1° febbraio 2005, n. 1991; Cass. civ., 6 maggio 2003, n. 6874; Corte d’appello di Torino 8 marzo 2001, con nota di BOGLIONE, Il broker di assicurazione ha diritto alla provvigione da parte dell’assicuratore-aggiudicatario a seguito di bando d’asta recante le condizioni di sicurtà predisposte dal broker su incarico dell’assicurando?, in Ass., 2001, II, 180).
Per tali peculiarità l’attività del broker assicurativo, come afferma la terza sezione nella sentenza in epigrafe, non è una semplice mediazione volta a favorire la conclusione del contratto ma è un’attività complessa che si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale: nell’attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell’assicurando; nella contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e nella successiva assistenza all’assicurato per tutta la durata della polizza.