Brevi spunti processuali dell’amministrazione di sostegno
di Angelo Danilo De Santis Scarica in PDFIl contributo prende spunto da Cass. 5123/2018 e si sofferma sui poteri del giudice rispetto al rapporto tra amministratore e suo ausiliario/delegato e sul controllo esercitabile nei confronti di questi poteri.
L’art. 408 c.c. prevede che possano essere nominate amministratori di sostegno anche le persone giuridiche, per via del rinvio operato dall’ultimo comma.
Quando si verifica questa evenienza, sino ad ora rara, ma nella prassi sempre più frequente, alla luce dell’aumento dell’età anagrafica della popolazione italiana, l’ente dotato di personalità giuridica si avvale di un delegato/ausiliario che, in concreto svolge le funzioni di amministratore negli interessi del beneficiario.
In primo luogo viene in rilievo la circostanza che la nomina, al pari della revoca, dell’amministratore di sostegno, emessi in sede di reclamo, non sono ricorribili per cassazione, in quanto logicamente e tecnicamente distinti da quelli che dispongono l’a.d.s., aventi cioè mero carattere gestorio ed essendo quindi privi del carattere della definitività (cfr. Cass. 28 settembre 2017, n. 22693).
Sennonché, ricondotti nell’alveo di tali provvedimenti sono pure quelli disposti dal giudice tutelare (e quindi quelli adottati in sede di reclamo) e consistenti in ordini impartiti all’amministratore non persona fisica, quanto alla gestione dei rapporti con il delegato/ausiliario (persona fisica), che, concretamente e necessariamente, si occupa del beneficiario.
Entro i confini di questi ordini sono compresi la stessa revoca/sostituzione del delegato/ausiliario. Appare oggi quindi riconosciuta e disciplinata la figura dell’amministratore soggetto pubblico, diffusa nella prassi giudiziaria, ma su cui non risultava essersi pronunciata la giurisprudenza.
Quel che rileva è che nel prisma delle situazioni giuridiche che scaturiscono dal rapporto sorto con la nomina di un amministratore di sostegno persona giuridica e dai conseguenti poteri (regolati, a seconda della natura di questa, dal diritto privato o dal diritto pubblico), quelle facenti capo al delegato/ausiliario revocato rimangono sullo sfondo, giacché questi non è dotato di legittimazione ad agire rispetto alla revoca/sostituzione disposta dal giudice tutelare, finanche rispetto alle ragioni economiche (o retributive), che può far valere in altra sede, nei confronti dell’ente che lo ha nominato.
Sotto diverso profilo, l’amministrazione di sostegno ben può essere istituita anche in presenza dei presupposti di interdizione e di inabilitazione, e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità. La Cassazione, con la pronuncia 4709/2018, inoltre, ha escluso che il p.m., che è parte necessaria dei giudizi di interdizione e di inabilitazione, debba assistere all’esame del destinatario della misura di amministrazione di sostegno.