Brevi note sul pct in epoca di pandemia e sul pct che verrà
di Giuseppe Vitrani, AvvocatoSul finire del 2021 il Legislatore ha compiuto importanti interventi normativi riguardanti il processo civile in generale e le sue articolazioni telematiche in particolare.
Si poneva in primo luogo un problema legato alla vigenza della legislazione emergenziale, che, in forza degli interventi normativi succedutisi nel corso del 2021, era destinata a perdere ogni efficacia al 31 dicembre 2021 con conseguenti problemi di tenuta dell’intero sistema giudiziario. A tal fine basti pensare che la possibilità di effettuare depositi telematici in Corte di Cassazione discende proprio da tale normativa (in particolare dall’art. 221 del d.l. 34/2020) e che in assenza di proroga della validità di tali disposizioni vi sarebbero stati molti dubbi circa la possibilità di continuare ad utilizzare gli strumenti di deposito digitale.
A sanare la situazione è però intervenuto il decreto legge n. 228 del 30 dicembre ’21 (cd. decreto Milleproroghe) che all’art. 16 ha dettato disposizioni in materia, appunto, di giustizia civile (oltre che penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare). In particolare, per quanto riguarda il processo civile si è prevista la proroga al 31 dicembre 2022 delle disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, oltreché del disposto di cui all’art. 23, comma 9-bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.
In sostanza sino al termine del corrente anno varranno ancora immutate le regole processuali ben note al tempo dell’emergenza sanitaria e cioè, in particolare:
- l’obbligo di pagamento del contributo unificato esclusivamente mediante strumenti telematici;
- la possibilità di disporre la celebrazione delle udienze con trattazione scritta e da remoto mediante utilizzo della piattaforma “teams” di Microsoft;
- la possibilità di effettuare depositi telematici in Corte di Cassazione;
- la possibilità di ottenere il rilascio della formula esecutiva per via telematica.
Nel contempo il Parlamento è intervenuto sull’intero rito, dando il via libera alla legge delega di riforma del processo civile; con legge 26 novembre 2021, n. 308, è stata infatti data delega al Governo di emanare “uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio”.
Nel contesto di tale legge non mancano, com’è logico, i riferimenti al processo telematico; il Governo è stato in particolare delegato ad emanare misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico e a rivedere la disciplina delle attestazioni di conformità anche ai fini della trasmissione degli atti all’Ufficiale Giudiziario.
Più nello specifico si sono previsti interventi in tema di notificazioni per via telematica e di depositi telematici (oltreché di celebrazione delle udienze); alcune disposizioni meritevoli di particolare attenzione riguardano:
- la previsione che quando il destinatario di una notifica sia un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, la notificazione stessa debba essere eseguita esclusivamente per via telematica.
Sul punto va subito detto che tale previsione, con il generico rimando ai pubblici elenchi, appare foriera di contrasti sia con gli orientamenti del Garante privacy, che ancora recentemente ha espresso forti dubbi circa la legittimità di notifiche effettuate su PEC “lavorative” (estratte dunque da INI-PEC) per questioni che non attengono alla professione o impresa del destinatario della stessa (es. un ricorso per separazione notificato sulla PEC di un commercialista), sia con un affermato orientamento giurisprudenziale che non giudica legittima tale modalità di notifica. L’emanando decreto legislativo potrebbe però essere una buona occasione per dare coerenza alla materia e sopire i contrasti in questione;
- la regolamentazione del caso in cui una notifica telematica non vada a buone fine per causa imputabile al destinatario, questione che da un certo tempo impegna la giurisprudenza in orientamenti diversificati; la legge delega prevede l’introduzione di un procedimento in forza del quale l’avvocato effettui la notificazione stessa esclusivamente mediante inserimento dell’atto nell’area web riservata di cui all’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento; al contrario, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione potrà essere eseguita con le modalità ordinarie.
Per quanto concerne invece il deposito telematico in senso stretto si prevede l’istituzione di un obbligo generalizzato di deposito esclusivamente telematico per tutti i riti civili (dal Giudice di Pace alla Corte di Cassazione), con previsione della facoltà del capo dell’ufficio di autorizzare il deposito analogico nel caso in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d’urgenza.
Inoltre, in legge delega, è stata inserita la previsione secondo cui, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte potrà avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta elettronica certificata (e in tali casi l’avvenuto deposito sarebbe certificato da un messaggio di completamento della trasmissione). Una di tali modalità, auspicabilmente, potrà essere l’upload e dunque il caricamento di file direttamente all’interno del fascicolo informatico, senza passare attraverso il recapito elettronico; laddove il legislatore delegato scegliesse di intraprendere tale strada potrebbe diventare finalmente realtà il deposito di tutte quelle prove digitali oggi escluse dal novero di quelle trasmissibili via PEC, come ad esempio i file audio/video.
Tale possibilità, oltretutto, sarebbe un grande fattore di semplificazione dal momento che non si porrebbe più la problematica del deposito del supporto fisico (dvd, chiavetta USB) in cancelleria e dell’eventuale preventiva autorizzazione del giudice.
Non resta dunque che attendere gli sviluppi futuri, sperando che non si tratti dell’ennesimo tentativo di riforma destinato al fallimento (anche se stavolta le speranze che la riforma veda la luce sono maggiori, essendo la materia strettamente collegata al positivo sviluppo del PNRR).
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