Brevi note sulla cancellazione della trascrizione della domanda revocatoria ordinaria
di Olga Desiato Scarica in PDFRevocatoria (azione) – Trascrizione della domanda – Cancellazione della trascrizione – Tutela cautelare – Inammissibilità.
(Cod. civ., artt. 2652, 2653, 2668, 2901; cod. proc. civ., artt. 696 e ss. ).
Revocatoria (azione) – Trascrizione della domanda – Ingiustizia – Cancellazione della trascrizione – Risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata – Competenza funzionale del giudice della domanda principale.
(Cod. civ., artt. 2403, 2652, 2653, 2668, 2901; cod. proc. civ., art. 96).
[1] È inammissibile un provvedimento cautelare che ordini la cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria ordinaria.
[2] Nelle ipotesi di trascrizione c.d. ingiusta – ottenuta in relazione a una domanda astrattamente trascrivibile, ma risultata infondata – la statuizione risarcitoria è riservata dall’art. 96, secondo comma, c.p.c. alla competenza funzionale del giudice investito della domanda oggetto di trascrizione, al quale pure compete di disporre la cancellazione della trascrizione in discorso, in caso di rigetto della domanda medesima.
CASO
[1, 2] Nella fattispecie era stata iscritta su un diritto immobiliare ipoteca giudiziale a garanzia di un credito riconosciuto in un decreto ingiuntivo in relazione al quale pendeva giudizio di opposizione. Era stata inoltre promossa, trascritta e rigettata con sentenza non ancora passata in giudicato una domanda di revocatoria avente ad oggetto gli atti con i quali alcuni immobili erano stati conferiti in un trust. Il trustee aveva quindi proposto ricorso cautelare finalizzato alla cancellazione delle formalità gravanti sugli immobili.
SOLUZIONE
[1, 2] Il giudice adito rigetta il ricorso e nega la praticabilità del rimedio cautelare invocato dal ricorrente: la decisione trova la sua ratio giustificativa, in relazione all’ipoteca, nel tenore letterale dell’art. 2884 c.c., in virtù del quale la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti.
Con riferimento alla richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2901 c.c., l’organo giurisdizionale esclude l’invocabilità della tutela cautelare in considerazione dell’impossibilità di applicare l’art. 669 quater c.p.c. (il quale dispone che in pendenza dei termini per impugnare la domanda cautelare deve essere rivolta al giudice che ha pronunciato le sentenza), non essendo stata fornita prova, sotto il profilo della c.d. strumentalità cautelare, dell’esistenza di una domanda ritualmente spiegata (in via riconvenzionale) dal ricorrente nella causa di merito, i cui effetti sono suscettibili di essere (conservati o) anticipati dalla misura cautelare invocata.
Parimenti, è esclusa la possibilità di disporre in via d’urgenza la cancellazione al fine di anticipare gli effetti di una statuizione risarcitoria in forma specifica ai sensi degli artt.. 96, secondo comma, c.p.c. e 2058 c.c., in ragione del disposto di cui all’art. 2668 c.c. (che espressamente presuppone una sentenza passata in giudicato) e della regola di competenza sancita dall’art. 96 cit.
Allineandosi all’orientamento da ultimo avallato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice chiarisce, peraltro, che la fattispecie sottoposta al suo vaglio è incasellabile nell’alveo della trascrizione c.d. ingiusta – e cioè ottenuta in relazione a una domanda astrattamente trascrivibile, ma risultata infondata – per la quale è invocabile l’art. 96, secondo comma, c.p.c., che attribuisce alla competenza funzionale del giudice investito della causa principale il potere di disporre la cancellazione della trascrizione.
Solo nella ipotesi di trascrizione c.d. illegittima, la quale ricorre in caso di errata interpretazione degli artt. 2652 e 2653 c.c. o di deliberata mala fede, potrebbe infatti prefigurarsi la proposizione di un autonomo giudizio volto ad ottenere la cancellazione della stessa ai sensi dell’art. 2043 c.c.
QUESTIONI
[1, 2] Per l’orientamento secondo cui, per ottenere la cancellazione delle ipoteche, l’art. 2886 c.c. non prevede un ulteriore strumento giuridico che prescinda dal formale consenso delle parti interessate ovvero dalla sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti, v. Trib. Vicenza 23 febbraio 2010, www.ilcaso.it.; Trib. Brindisi-Fasano 14 novembre 2007, Corti pugliesi, 2008, 457; Trib. Bari 4 giugno 2005, Giusto processo civ., 2007, 187, con nota di M.P. Fuiano, Sul provvedimento d’urgenza per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e dell’iscrizione ipotecaria. Nella giurisprudenza di legittimità v., per tutte, Cass. 26 gennaio 1996, n. 584, Foro it., 1996, I, 2139, con nota di G. Balena. Contra, sull’ammissibilità di un provvedimento cautelare volto ad ottenere la cancellazione di un’ipoteca, Trib. Milano 25 ottobre 2013, Giur. it., 2014, I, 92, nota di R. Conte, Provvedimento d’urgenza ed ipoteca illegittimamente iscritta: novità giurisprudenziali; Trib. Foggia, 29 gennaio 2009, Foro it., 2009, I, 1921 ed ivi per riferimenti.
In relazione alla cancellazione della trascrizione della domanda di revocatoria ordinaria, per la distinzione tra l’ipotesi di trascrizione illegittima e quella di trascrizione ingiusta v. Cass. 31 luglio 2015, n. 16272, www.italgiure.giustizia.it; 23 marzo 2011, n. 6597, Corriere giur., 2011, 608 ss., con nota di V. Carbone, Risarcimento del danno da trascrizione illegittima; Giust. civ., 2011, 2015, con nota di G. Frezza, Trascrizione di domande giudiziali illegittime o infondate: profili di responsabilità civile; Corriere mer., 2011, 609, con nota di G. Travaglino, I danni da trascrizione illegittima tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 96 c.p.c.; Giur. it., 2012, 810, con nota di S. Griseri, Della prelazione legale e volontaria: struttura del rapporto e opponibilità del diritto «a essere preferiti» e Riv. dir. proc., 2012, 199, con nota di M.C. Vanz, Illegittima trascrizione della domanda giudiziale e risarcimento del danno. Ivi si precisa che solo nell’ipotesi in cui la trascrizione della domanda sia stata eseguita al di fuori dei casi di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c. sussiste l’interesse della controparte ad agire per il relativo risarcimento del danno. Detta azione, proponibile con un separato giudizio, trova il suo titolo giuridico nell’art. 2043 c.c., dovendosi ravvisare nella formalità eseguita contra legem un vero e proprio fatto illecito. Peraltro, in tal ultimo caso la cancellazione della trascrizione non presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta la domanda illegittimamente trascritta, in quanto collegata non già al mancato accoglimento della domanda, ma alla sua intrinseca illegittimità, del tutto autonoma rispetto al giudizio di merito nel cui ambito la trascrizione era stata disposta.
In dottrina, sulla questione del rapporto e dei confini tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 96 c.p.c., oltre agli autori già citati, v. G. Belli, Il danno da trascrizione illegittima: art. 96 c.p.c. o art. 2043 c.c.?, in Contratto e impresa, 2013, 20 ss.; M.F. Ghirga, Giudizio cautelare e responsabilità aggravata, in Riv. dir. proc., 2013, 1512 ss.; A. Orestano, La trascrizione delle domande giudiziali, in Trattato della trascrizione, a cura di E. Gabrielli e F. Gazzoni, Milano, 2014, 69 ss.
Sull’invocabilità della tutela cautelare, allorché le domande giudiziali formulate appaiano manifestamente infondate, v. Trib. Brindisi 30 giugno 2014, Giur. it., 2014, 1606, con nota di V. Amendolagine, Trascrizione di domanda giudiziale illegittima e tutela in via d’urgenza dei diritti del terzo e Trib. Agrigento 10 aprile 2013, reperibile sul sito www.ilcaso.it. Sulla possibilità di esperire il rimedio cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. nei soli casi in cui la trascrizione sia illegittima, ossia eseguita fuori dalle tassative ipotesi di legge, v. Trib. Padova 5 gennaio 2012, Giur. it., 2012, 963, nota di G. Sal Santo, Alcune condivisibili pronunce in tema di trascrizione illegittima e ordine di cancellazione o “restrizione” disposto in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c.; Trib. Taranto 18 aprile 2011, ined.; Trib. Bari Acquaviva Fonti 23 luglio 2007, id., 2008, 704, nota di V. Amendolagine, Sull’ammissibilità del provvedimento d’urgenza che dispone la cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale eseguita illegittimamente; T. Milano 24 gennaio 2001, id., 2001, 1155.
Contra, sull’inammissibilità di un provvedimento d’urgenza che disponga la cancellazione, v. Trib. Milano 13 gennaio 2011, Giur. merito, 2011, 1017; Trib. Milano 8 marzo 2006, Giur. it., 2006, 2325, con nota di F. Restano, Un particolare caso di trascrizione nei pubblici registri immobiliari di una domanda ex art. 2932 c.c. fondata su un contratto preliminare di cessione di quote di società immobiliare e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 16 gennaio 1986, n. 251, Vita not., 1986, 260. In dottrina, sulla questione, T. Pertot, Cancellazione della trascrizione di domande giudiziali. La cancellazione della trascrizione abusiva di domande giudiziali, in Giur. it., 2015, 1836 ss.; L. Cordì, Trascrizione di domanda giudiziale di nullità di un trust avente ad oggetto quote societarie rappresentative di un bene immobile, in Trusts, 2013, 415 ss.; R. Giordano, Trascrizione illegittima o abusiva di domande giudiziali e tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in Giur. merito, 2007, 591; A. Barale, La cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale non può essere disposta con provvedimento d’urgenza, in Giur. it., 2005, 1485 ss.; R. Conte, Provvedimento d’urgenza, ordine di cancellazione della trascrizione di domanda giudiziale ictu oculi infondata e incostituzionalità dell’art. 2668 c.c., in Corriere giur., 2001, 927 ss.; E. Picozza, Sull’ammissibilità di un provvedimento cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. che disponga la cancellazione della domanda giudiziale di cui agli artt. 2652 e 2653 c.c., in Riv. dir. proc., 1997, 1243 ss.