19 Settembre 2017

Breve rassegna di giurisprudenza in materia di impugnazioni

di Enrico Picozzi Scarica in PDF

Il presente lavoro dà conto di alcune recenti pronunce di legittimità in materia di impugnazioni civili.

 

  1. Condizioni dell’impugnazione

Cass, sez. VI-3, 21 giugno 2017, n. 15414, dopo aver ribadito il costante orientamento di legittimità, secondo cui la fusione per incorporazione dà luogo ad una vicenda evolutivo-modificativa, escludendo dunque il verificarsi di qualsiasi fenomeno di tipo successorio, ha precisato che la società incorporante deve dimostrare, ai fini dell’ammissibilità dell’atto di appello, di essere subentrata alla società incorporata, producendo l’atto di fusione. Se tale documento non viene prodotto neanche a seguito di rilievo officioso del giudice di seconde cure ex art. 182 c.p.c., la parte interessata non potrà provvedervi per la prima volta in sede di legittimità ex art. 372 c.p.c.

Cass., sez. I, 31 agosto 2017, n. 20615, invece, ha chiarito che l’ordinanza che accoglie l’istanza di cui all’art. 815 c.p.c., non è impugnabile da parte dell’arbitro ricusato, giacché questi, nell’ambito del procedimento in discorso, non assume la qualità di parte processuale (arg. ex art. 815, co. 3, c.p.c.) ed è quindi carente di legittimazione ad impugnare. Per altro verso, la Suprema Corte ha soggiunto che avverso il provvedimento di ricusazione non sarebbe neppure proponibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., attesa la natura non decisoria del provvedimento.

 

  1. Giudizio d’appello

Cass., sez. VI-3, 15 giugno 2017, n. 15126, nel confermare la tesi relativa alla tassatività delle ipotesi di rimessione in primo grado ex artt. 353-354 c.p.c., ha chiarito che la nullità della citazione di primo grado per un vizio afferente la c.d. vocatio in ius, e quindi non rientrante nella casistica richiamata dalle due menzionate disposizioni, impone al giudice di appello «di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli». Tale conclusione, a ben vedere, costituisce una valida premessa sistematica per sostenere l’ammissibilità – ad oggi esclusa dalla giurisprudenza maggioritaria (con la sola eccezione di Cass., Sez. III, 27-5-2005, n. 11292) – di un appello fondato esclusivamente su un vizio di rito, senza muovere alcuna critica alla giustizia della decisione: infatti, sembrerebbe difficilmente giustificabile un obbligo, specie se sanzionato con l’inammissibilità del gravame, di censurare nel merito una sentenza destinata a venir meno in ragione di una nullità processuale, che ne infirma per propagazione la sua validità.

Cass., sez. II, 16 marzo 2017, n. 6854, è tornata ad esaminare la questione relativa all’interpretazione dell’art. 345 c.p.c., precisando che il divieto di proporre nuove domande in appello non preclude alla parte di prospettare rilievi che importino una diversa qualificazione giuridica del rapporto e/o l’applicazione di una norma di diritto non invocata in primo grado. Nella fattispecie portata alla sua attenzione, la Suprema Corte ha ritenuto che la domanda di accertamento dell’illegittimità di alcune costruzioni, con la conseguente richiesta di riduzione in pristino della situazione quo ante, fondata sul disposto dell’art. 879 c.c., non costituisse una pretesa differente rispetto a quella già fatta valere in prime cure, ma altresì basata sulla violazione dell’art. 873 c.c.

Infine, Cass., sez. VI-3, 21 luglio 2017, n. 10853, ha affermato che la notifica della sentenza effettuata personalmente alla parte, che sia stata giudizio ex art. 86 c.p.c. (caso in cui il soggetto che agisca in giudizio o ivi sia convenuto, rivesta egli stesso la qualità di difensore), sia idonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Nel caso di specie, la parte vittoriosa aveva notificato la sentenza, una prima volta, in forma esecutiva presso la residenza dell’avvocato e poi, una seconda volta, presso il suo domicilio.

La Cassazione ha dunque considerato sufficiente – ai fini della decorrenza del suddetto termine – la prima notificazione, attesa la previsione di cui all’art. 170, co. 3, richiamato nella sua interezza dall’art. 285 c.p.c., che per l’appunto disciplina i modi di notificazione della sentenza.

 

  1. Giudizio di cassazione

Cass., sez. II, 25 luglio 2017, n. 18273, ha dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione per violazione del requisito di cui all’art. 366, co. 1, n. 3, c.p.c., che impone, come è noto, al ricorrente di esporre in termini sommari i fatti (sostanziali e processuali) della controversia. Più precisamente, l’impugnante, nella redazione del ricorso, si era limitato ad assemblare gli atti dei precedenti gradi di merito per ben 70 pagine, dedicando, con evidente sproporzione, le ulteriori 22 all’illustrazione dei motivi di impugnazione.

La pronuncia si segnala per aver messo in luce, con lodevole chiarezza, il rapporto di funzionalità intercorrente tra il requisito dell’«esposizione sommaria dei fatti» e quello dell’esposizione dei «motivi per i quali si chiede la cassazione»: in altre parole, il primo requisito di forma-contenuto è funzionale alla comprensione dei motivi, poiché solamente un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale consente al giudice di legittimità di valutare l’ammissibilità e la pertinenza delle censure svolte rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata.

Cass., Sez. VI, 25 luglio 2017, n. 18358, invece, ha offerto un importante insegnamento in ordine alle modalità di impugnazione, innanzi alla Suprema Corte, di una sentenza che abbia prestato totale adesione alle conclusioni del c.t.u. Nel caso di specie, sia in primo grado, sia in grado di appello, era stata respinta la domanda volta ad ottenere l’indennizzo previsto dalla l. 210/1992, a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Più precisamente, infatti, la c.t.u., cui aveva aderito la Corte d’Appello, aveva negato la sussistenza di un nesso causale tra vaccinazione svolta e malattia contratta (sindrome autistica). Al riguardo, il giudice di legittimità ha precisato che nei confronti di una tale pronuncia si può svolgere solamente un duplice ordine di censure: da un lato, si può criticare la palese devianza della sentenza dalle nozioni correnti della scienza medica, ovviamente indicandone le fonti; dall’altro lato, in aggiunta o in alternativa, si può criticare l’omissione di accertamenti strumentali, dai quali non si può prescindere, sempre in base a fonti mediche debitamente menzionate, per una corretta diagnosi. Pertanto, al di fuori di tali stringenti e circoscritti limiti, l’impugnazione si espone alla sanzione dell’inammissibilità.

Cass., sez. VI, 25 luglio 2017, n. 18348 e Cass., sez. II, 28 agosto 2017, n. 20439, hanno fornito significativi chiarimenti in relazione alla sanzione di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, stando alla quale «quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versate un ulteriore importo a titolo di contributo unificato».

Più specificamente, la prima pronuncia ha escluso dal raggio applicativo della disposizione, l’impugnazione incidentale tardiva, dichiarata inefficace, a seguito dell’inammissibilità di quella principale (v. art. 334, co. 2, c.p.c.); la seconda, invece, ha precisato che il c.d. raddoppio del contributo unificato non possa estendersi all’impugnazione, sì dichiarata inammissibile, ma per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte di concorde richiesta delle parti di procedersi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Infine e per concludere, le Sezioni Unite (v. Cass., sez. un., 12 maggio 2017, n. 11805) sono tornate ad occuparsi del sindacato del giudice di legittimità sulle sentenze del Consiglio di Stato, come noto, ammesso «per i soli motivi inerenti alla giurisdizione» (sul punto, cfr. il trittico normativo di cui agli artt. 111, ult. co., Cost., 110 c.p.a. e 362, co. 1, c.p.c.). Più in generale e come pregevolmente chiarito (cfr. Cass. Sez. Un., 15-9-2015, n. 18079), tale sindacato può involgere la decisione del Supremo organo di giustizia amministrativa, che abbia violato, in positivo (eccesso di potere) o in negativo (diniego), i confini che distinguono le funzioni dello Stato (amministrativa, giurisdizionale e legislativa), oppure, all’interno della funzione giurisdizionale, i confini che distinguono le diverse attribuzioni fra g.o., g.a. ed altri giudici speciali.

Con la sentenza 11805/2017, cit., le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi su una presunta violazione dell’art. 30, co. 3, c.p.a, che disciplina il risarcimento dei danni per lesioni di interessi legittimi, fatta valere dal ricorrente sub specie di diniego di giurisdizione, hanno chiarito che «è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di un radicale stravolgimento delle norme di rito che implichi un evidente diniego di giustizia, e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell’interpretazione della legge».

Sulla scorta di tale premessa, il Supremo Collegio ha pertanto dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto volta a sottoporre al controllo di legittimità un’attività (quella di interpretazione e applicazione di una norma processuale, qual è l’art. 30, co. 3, c.p.a.), che rientra pienamente nei limiti interni della giurisdizione amministrativa.

 

  1. Impugnazioni straordinarie

Cass., sez. III, 20 luglio 2017, n. 7041, ha chiarito i presupposti che giustificano l’esperimento dell’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, co.1, muovendo da una vicenda che può riassumersi come segue. Tizio agiva in giudizio nei confronti di Caio per ottenere l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, con la quale quest’ultimo aveva alienato al primo un bene immobile, chiedendone pure la condanna al rilascio. La domanda veniva accolta e Tizio avviava l’esecuzione in forma specifica. Sempronio, cui Caio medio tempore aveva alienato il medesimo bene immobile, si opponeva all’esecuzione, affermando la nullità della scrittura privata, mediante ricorso all’istituto di cui all’art. 619, c.p.c., (c.d. opposizione di terzo all’esecuzione).

La domanda di Sempronio, tuttavia, veniva respinta sia in prime cure, sia in grado d’appello, mentre, in sede di legittimità, la sua impugnazione dava luogo ad una cassazione senza rinvio, giustificata dal fatto che questi aveva azionato uno strumento di tutela improponibile in relazione alla fattispecie concreta. La Cassazione, infatti, con una pronuncia del tutto condivisibile, ha precisato che Caio, nel caso di specie, avrebbe dovuto avvalersi dell’opposizione di terzo ordinaria, in quanto pregiudicato da una sentenza che riconosceva una situazione giuridica soggettiva autonoma ed incompatibile (il diritto di proprietà di Tizio sul bene) con quella propria.

Di conseguenza, nessun spazio sarebbe potuto residuare per l’opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619, c.p.c., con la quale, come è noto, non si vuol mettere in discussione il diritto portato dal titolo esecutivo, ma solamente sottrarre dall’azione esecutiva uno o più beni erroneamente attinti.

Cass., sez. II, 25 luglio 2017, n. 18278, nel dichiarare inammissibile una domanda di revocazione per errore di fatto di una sentenza di legittimità, si è soffermata sulle forme processuali da seguire per procedere a tale declaratoria di rito. Infatti, l’art. 391 bis, co. 4, c.p.c., invariato a seguito della recente riforma del giudizio di cassazione (l. 197/2016), prevede che: se la Corte ritiene di dover dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione straordinaria esperita, questa si «pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380 bis, primo e secondo comma». Nondimeno, quest’ultima norma, così come modificata dalla summenzionata riforma, disciplina la decisione camerale della c.d. sezione filtro. La specialità di quest’ultimo rito e la sua minore articolazione procedimentale, hanno indotto la Suprema Corte a reinterpretare l’art. 391 bis, co. 4, nel senso di superare il dato strettamente letterale della disposizione ed ivi ritenere richiamato non l’art. 380 bis, quanto piuttosto l’art. 380 bis 1, c.p.c., che regolamenta l’iter processuale della decisione in camera di consiglio innanzi alla sezione semplice.