Bankitalia: 15° aggiornamento Istruzioni Centrale dei Rischi
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa Banca d’Italia ha emanato il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi».
Con il presente aggiornamento è realizzato un intervento di semplificazione delle fonti normative che regolano il funzionamento della Centrale dei rischi ed è operata una parziale riorganizzazione della struttura della Circolare; nel nuovo documento sono altresì confluiti i chiarimenti forniti agli intermediari creditizi con precedenti comunicazioni.
Si richiama, in particolare, l’attenzione sui seguenti aspetti esplicitati nella Circolare:
– requisito fondamentale per garantire l’affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico nei confronti della Centrale dei rischi gli intermediari partecipanti devono assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati di Centrale dei rischi, sia con riferimento agli importi che agli elementi anagrafici.
– gli intermediari possono utilizzare le informazioni acquisite dalla Centrale dei rischi per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela;
– gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell’invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l’inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l’intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l’uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell’informazione;
– si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex d.lgs. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela). L’esistenza della contestazione deve essere indicata a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l’intermediario riceve formale comunicazione della pendenza in via giudiziale o stragiudiziale. La qualifica di rapporto contestato non è più dovuta dalla rilevazione successiva alla data di conclusione del procedimento.