10 Settembre 2019

Il bancomat secondo la Cassazione

di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDF

Il bancomat identifica un circuito di servizi per il prelievo di denaro contante da sportelli automatici ATM che consente al correntista di una banca di eseguire alcune operazioni (versamenti e prelievi di contanti, rilascio di estratti conto, pagamento di bollette, ricarica telefono mobile) mediante l’inserimento di una carta di debito magnetica personalizzata (detta correntemente carta bancomat) in uno sportello ATM (automatic teller machine). L’infrastruttura del circuito permette inoltre di effettuare il pagamento di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati.

La Cassazione ha stabilito che ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere. In definitiva, è stata censurata la violazione, da parte della banca, del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello Bancomat. Come rilevato dalla Suprema Corte, la diligenza professionale deve valutarsi non solo con riferimento all’attività di esecuzione contrattuale in senso stretto ma anche in relazione ad ogni tipo di atto e operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti (nella fattispecie, il servizio Bancomat) (Cass. n. 806/2016; conf. Cass. n. 16333/2016; Cass. n. 13777/2007).

La banca non può revocare la carta bancomat al cliente (e segnalarlo alla Centrale di allarme interbancaria, c.d. CAI) senza avvertirlo con un idoneo anticipo, sul presupposto che l’autorizzazione all’uso del bancomat prevede di necessità la sussistenza di un patto intercorrente tra banca e cliente. Sotto il profilo tecnico-giuridico, la revoca della carta bancomat viene in sé stessa a integrare un’ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, che deve dunque rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso previste dal nostro ordinamento giuridico. Secondo i principi generali, il recesso è un negozio unilaterale recettizio; per potere essere in grado di produrre effetti, lo stesso deve pertanto essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale a norma dell’art. 1334 c.c. (pena l’inefficacia della revoca e della correlata segnalazione alla CAI) (Cass. n. 15500/2018).

Di interesse, infine, è anche evidenziare che, a prescindere dall’esistenza di una norma regolamentare che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica e detti le norme di dettaglio per il suo adeguamento, va eliminato, anche in quanto integra discriminazione indiretta nei confronti delle persone con disabilità, l’ostacolo alla comoda e autonoma utilizzazione, da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria, di un dispositivo bancomat installato da un istituto di credito nell’edificio privato, ma aperto al pubblico, in cui ha sede una propria agenzia (Cass. n. 18762/2016).