Bancomat e responsabilità della banca
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFLa diligenza professionale della banca ex art. 1176, 2° co., c.c., è al centro di una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. 19.1.2016, n. 806, scarica la sentenza).
Nella decisione in commento – relativa ad una truffa al Bancomat – è censurata la violazione, da parte della banca, del dovere di diligenza specifica derivante dal rapporto contrattuale e dalla peculiarità degli obblighi di custodia dello sportello Bancomat. Come precisato nella sentenza, la diligenza professionale deve valutarsi non solo con riferimento all’attività di esecuzione contrattuale in senso stretto ma anche in relazione ad ogni tipo di atto e operazione oggettivamente riferibile ai servizi contrattualmente forniti (nella fattispecie, il servizio Bancomat).
Richiamando un suo precedente giurisprudenziale in argomento (Cass. 13777/2007), la Cassazione ha deciso che “ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere”.
Nel cassare la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha dunque stabilito che il giudice del rinvio dovrà valutare se il comportamento della banca sia in ordine al riscontrato difetto di manutenzione e custodia, sia in ordine alla condotta accertata del responsabile presente nella sede della medesima, sia in ordine al prelievo largamente eccedente il plafond giornaliero possano integrare il difetto di diligenza ex art. 1176, 2° co., c.c. anche a fronte del comportamento non osservante dell’obbligo contrattuale di non favorire la lettura del PIN e di provvedere al blocco immediato.
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