18 Giugno 2024

Azioni esecutive parallele contro diversi coobbligati solidali

di Elisa Conti, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 10/04/2024) 03/06/2024, n. 15470, Pres. Parise, Rel. Fidanzia

MASSIMA: Un creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento di una determinata somma; quello che non può fare è agire esecutivamente per l’intero credito nei confronti di tutti i coobbligati in solido, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, promuovendo eventualmente l’azione esecutiva, in caso di non integrale soddisfazione, nei confronti dell’altro solo per il residuo”.

CASO

La Regione Campania ha agito nei confronti di Techno System Developments Srl, debitrice principale, e di Unicredit S.p.A., garante, per ottenere la restituzione del finanziamento di € 420.000,00, concesso alla prima, in forza della disposta revoca del decreto della Giunta Regione Campania n. 264/2010.

La Regione Campania ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 5433/2018 della Corte d’appello di Napoli che aveva rigettato la domanda di condanna anche della Unicredit S.p.A. in solido per la restituzione della somma di € 420.000,00, in forza del contratto autonomo di garanzia con pagamento a prima richiesta stipulato con Techno System Developments Srl (debitrice principale) in caso di inadempimento di questa.

SOLUZIONE

La Corte ha accolto il ricorso poiché, a differenza di quanto deciso da parte della Corte d’Appello di Napoli, non c’era stata violazione dell’art. 345 c.p.c. non essendo stati modificati né il petitum né la causa petendi in quanto la Regione aveva chiesto nell’atto di appello, così come aveva già fatto nell’atto di citazione, sempre la condanna del garante al pagamento del credito garantito (Euro 420.000), precisando solo che ciò poteva avvenire senza dover prima escutere il debitore principale, essendoci stata rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art 1944 c.c.

La Corte ha poi rigettato l’eccezione della controricorrente, con cui sosteneva che la condanna di Unicredit, oltre a quella della debitrice principale, avrebbe comportato un’indebita locupletazione della Regione, la quale avrebbe avuto titolo per agire in via esecutiva contro entrambe per la medesima somma. Sul punto la Cassazione ha affermato il principio per cui il creditore che si procura un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per pagamento della medesima somma lo legittima ad azionarlo in via esecutiva nei confronti dell’uno o dell’altro coobbligato, ma non di entrambi contemporaneamente, potendo promuovere l’azione esecutiva anche nei confronti dell’altro solo in caso di mancata integrale soddisfazione per il residuo.

QUESTIONI

Nella sentenza esaminata la Corte affronta il primo motivo di ricorso avanzato dalla Regione con cui censura la decisione della Corte d’appello di Napoli di dichiarare inammissibile il proprio gravame, relativo al mancato riconoscimento da parte del primo giudice dell’autonoma obbligazione di pagamento assunta con il contratto di fideiussione da Unicredit Spa nei confronti dell’Amministrazione, per violazione dell’art. 345 c.p.c.

La Corte d’appello, infatti, aveva ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda proposta in appello, perché la Regione Campania aveva proposto “una ricostruzione del tutto diversa del contratto di garanzia rispetto a quanto rappresentato in primo grado”. Infatti, mentre in tale sede aveva sostenuto che il garante e il garantito dovevano essere condannati in forza della natura autonoma del contratto di garanzia, in appello avrebbe affermato che dovevano essere condannati “anche in solido” in ragione della natura fideiussoria della garanzia.

Gli Ermellini hanno accolto il motivo di ricorso proposto dalla Regione, sul presupposto che non fosse intervenuta alcuna mutatio libelli ricadente nel divieto dell’art. 345 c.p.c., ma che vi fosse stata una semplice emendatio libelli nella qualificazione giuridica del rapporto di garanzia, ammissibile in sede di appello per costante giurisprudenza (Cass. n. 4384/2016; Cass. n. 6292/2023), in quanto basata sui medesimi fatti.

Quanto alla domanda della Regione di condanna “anche in solido” di Unicredit, la Corte ha affermato che tale richiesta non fosse altro che un modo per ottenere una condanna che consentisse al creditore di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro dei due obbligati per ottenere il pagamento dell’intero (senza previamente dover escutere il debitore principale), tenuto conto della pattuizione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore ex art. 1944 c.c.

Nella parte finale della sentenza, la Corte analizza l’eccezione sollevata dalla controricorrente la quale sostiene che, se la Regione ottenesse la condanna anche di Unicredit al pagamento del medesimo importo cui è stata già condannata in primo grado la debitrice principale, ne deriverebbe a favore del creditore un’ingiusta locupletazione, atteso che questi potrebbe pretendere da ciascun debitore in forza di titoli diversi il pagamento del medesimo importo.

La Corte ha rigettato l’eccezione, affermando il principio di diritto esposto in epigrafe, in forza del quale se, da un lato, il creditore è legittimato a procurarsi un titolo giudiziale nei confronti di più obbligati per il pagamento di una determinata somma, dall’altro lato, non può agire esecutivamente per l’intero credito nei confronti di entrambi, dovendo scegliere in sede di esecuzione forzata quale dei due coobbligati (a diverso titolo) aggredire, potendo eventualmente soddisfarsi sull’altro solo per il residuo.

Nelle proprie stringate conclusioni la Corte sottintende il principio per cui non incorre nella violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e nell’abuso degli strumenti processuali il creditore di due o più debitori che intraprenda un’azione esecutiva nei confronti di più di un debitore, se con tali azioni non consegue importi superiori all’ammontare del credito stesso.

Infatti, il fine del processo esecutivo è il soddisfacimento del credito cristallizzato nel titolo esecutivo in favore del creditore e in danno del debitore, purché ciò avvenga nel rispetto delle esigenze di equità, correttezza e buona fede processuale. Ciò comporta che il debitore non possa vedere diminuito il proprio patrimonio in misura eccedente a quanto sia necessario per la realizzazione del diritto di credito del creditore.

Si tratta, a ben guardare, di un problema di coordinamento tra plurime procedure esecutive per la soddisfazione di un medesimo credito, evitando forme di iniusta locupletatio del creditore. L’ordinanza in commento non affronta il problema, limitandosi ad affermare in chiusura, con estrema sintesi e quasi in forma di obiter dictum, il principio riportato nella massima, non scevro da possibili critiche: infatti, se è vero che il creditore non deve arricchirsi ingiustamente grazie a plurime azioni esecutive parallelamente esercitate per l’intero credito contro i diversi coobbligati solidali, vero è anche che la funzione della solidarietà è proprio quella di consentire al creditore di azionare il credito nei confronti di tutti e di ciascuno dei condebitori, in sede esecutiva non meno che di cognizione, ovviamente palesando, secondo criteri di correttezza e buona fede, le azioni esecutive contemporaneamente esercitate, i rispettivi sviluppi e i loro esiti.

In mancanza, le azioni esecutive eccedenti le effettive esigenze di tutela del credito potranno essere paralizzate da ciascun debitore esecutato proponendo opposizione all’esecuzione, non senza insistere affinché venga applicata al creditore la sanzione di cui all’art. 96 c.p.c. per abuso del processo.

Inoltre, si potrebbe configurare un’interpretazione estensiva, quoad subiectos, dell’art. 483 c.p.c. sulla riduzione dei mezzi di espropriazione cumulativamente proposti, quando eccedano l’unico credito azionato verso diversi debitori esecutati, formulando un’apposita istanza al giudice dell’esecuzione.

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