15 Aprile 2020

Azione di riduzione e dies a quo di decorrenza dei frutti sul bene restituito

di Matteo Ramponi, Avvocato Scarica in PDF

Cassazione Civile, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 4709 del 21/02/2020

SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – SUCCESSIONE NECESSARIA – REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI – AZIONE DI RIDUZIONE – EFFETTI – “Dies a quo” di decorrenza dei frutti sul bene restituito al legittimario – Dalla data della domanda giudiziale – Sussistenza – Fondamento. 

In caso di vittorioso esperimento dell’azione di riduzione per lesione di legittima, indipendentemente dalla circostanza che essa sia indirizzata verso disposizioni testamentarie o donazioni, i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall’apertura della successione, presupponendo detta azione – avente carattere personale ed efficacia costitutiva – il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti.

Disposizioni applicate

Articoli 553 e 561 cod. civ.

[1]  Morto il padre Tizione, Tizio conveniva in giudizio la sorella Caia affermando che rispetto alla successione paterna, era stata lesa, a seguito di disposizioni testamentarie e di donazioni dirette e indirette, la sua quota di legittima e chiedendo quindi che fosse accertata detta lesione e disposta la riduzione delle disposizioni testamentarie e, se necessario, delle donazioni per poi procedere alla divisione dei beni. La causa veniva riunita ad altra, promossa dalla madre Tiziona, la quale parimenti lamentava la lesione della propria quota di legittima assumendo che dovessero rientrare nel calcolo del patrimonio del de cuius anche due donazioni fatte a favore del genero e della nipote.

Il Tribunale, con una prima sentenza, respinta una eccezione procedurale circa la mancata accettazione con beneficio di inventario da parte di Tiziona (che, essendo stata integralmente pretermessa, non era tenuta a tale formalità) accertava la natura di donazioni indirette di alcuni atti di acquisto di Caia dal padre e, poiché non impugnata, passava in giudicato.

In primo grado veniva, poi, pronunciata una seconda sentenza non definitiva con la quale il Tribunale “ha rilevato d’ufficio la mancata rinuncia da parte della madre al legato disposto in testamento a suo favore, che ha qualificato in sostituzione di legittima, e ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di riduzione fatta valere dalla medesima; ha poi accertato che la somma del valore dei beni lasciati all’attore non raggiungeva la quota di legittima a lui spettante e rimesso la causa in istruttoria per procedere alla riduzione delle disposizioni testamentarie lesive ed eventualmente delle donazioni e poi alla divisione dell’asse ereditario”. Tale seconda sentenza veniva impugnata da Tizio, ma la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello confermando la sentenza impugnata.

Nel prosieguo del giudizio di merito, il Tribunale disponeva il rinnovo della CTU, e disattesa la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dell’appello, all’epoca pendente, accertava la lesione della quota di legittima dell’attore, ritenendo però sufficiente ridurre le disposizioni testamentarie del de cuius in favore della convenuta Caia, senza anche dover aggredire le donazioni. Quindi, assegnava un immobile all’attore, previo versamento di un conguaglio, con attribuzione anche dei frutti civili.

Avverso tale sentenza proponeva appello Tizio, ma nuovamente la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame. Il Giudice di secondo grado, per la parte che nella presente sede interessa, ossia quanto alla decorrenza dei frutti, condivideva la individuazione di tale data in quella della domanda giudiziale, stante il tenore letterale dell’art. 561 cod. civ..

[2] Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso in Cassazione, argomentato su tre motivi, dei quali prenderemo in esame esclusivamente il terzo.

Con tale motivo, Tizio lamentava “violazione e falsa applicazione dell’art. 561 cod. civ., laddove i giudici di merito hanno calcolato i frutti sul bene restituitogli a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione a far data dalla domanda giudiziale e non anche dalla diversa data dell’apertura della successione”.

Secondo il ricorrente, non sarebbe condivisibile il ragionamento portato avanti dal Giudice di primo grado e confermato dalla Corte di Appello (fondato sulla buona fede del destinatario passivo dell’azione di riduzione). Per superare il dettato normativo dell’art. 561 cod. civ., la difesa di tizio argomentava come tale norma dovesse intendersi riferita alle sole ipotesi in cui l’azione di riduzione sia indirizzata avverso beni oggetto di donazioni ovvero di legati e non anche, come nel caso di specie, per l’eventualità che la declaratoria di inefficacia abbia ad oggetto disposizioni testamentarie a titolo universale.

La Suprema Corte ha ritenuto infondato tale motivo, affermando come la soluzione adottata dai giudici di merito fosse conforme “a quanto espressamente previsto dall’art. 561 ultimo comma cod. civ., che chiaramente àncora la decorrenza dei frutti alla proposizione della domanda giudiziale”.

A giudizio degli Ermellini, la ratio stessa della norma “risiede nella peculiare conformazione dell’azione di riduzione (la cui natura resta essenzialmente identica, a prescindere se sia indirizzata contro una donazione, un’attribuzione a titolo di legato o un’istituzione di erede, ancorché ex certa re), che essendo un’azione a carattere personale e ad efficacia costituiva, presuppone il suo concreto e vittorioso esperimento, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia. Ne consegue che poiché il riconoscimento dei diritti del legittimario leso è rimesso ad una sua specifica iniziativa, fin quando la stessa non intervenga, l’erede, il legatario ovvero il donatario conservano i frutti in quanto pieni proprietari dei beni acquistati

[3] La pronuncia in commento si pone in netto contrasto con l’ultimo precedente giurisprudenziale in materia.

Nel 2015, infatti, la Suprema Corte (sentenza n. 24755 del 04/12/2015) aveva affermato che “all’attore in riduzione che sia reintegrato nella quota di legittima in natura – com’è necessario, salve le eccezioni ex art. 560, commi 2 e 3, cod. civ. – spettano “pro quota” i frutti dei beni ereditari dall’apertura della successione, dovendo inoltre il giudice disporre in capo a lui la trascrizione immobiliare della quota di comproprietà sui beni stessi, adeguatamente individuati”. Tale giudicato, tuttavia, non fornisce all’interprete alcun argomentato ragionamento, limitandosi ad affermare il principio testé esposto. In particolare, la Suprema Corte, nel 2015, non spiega come abbia potuto superare il dettato normativo del 2° comma dell’art. 561, che testualmente limita la restituzione dei frutti a quelli maturati dopo la domanda giudiziale.

Conscia dell’esistenza di tale precedente, la Cassazione nell’ordinanza in commento espressamente afferma di non doversi condividere la pronuncia di pochi anni prima e richiama la giurisprudenza assolutamente dominante, da sempre assestata sulle posizioni da ultimo ribadite.

Può precisarsi, poi, che la decorrenza dell’obbligo di restituzione dei frutti al momento della domanda giudiziale si riferisce alla domanda di riduzione e non a quella (che può anche essere successiva) di restituzione[1].

Secondo la dottrina[2] e giurisprudenza prevalenti, nemmeno può ritenersi che possa rinvenirsi un differente modo di operare del suddetto principio in ipotesi di lascito a titolo universale piuttosto che a titolo di legato o per atto liberale. Al riguardo, la Cassazione ribadisce che “colui che possiede un bene in virtù di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria, possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale è originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l’azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l’inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale. La norma del secondo comma dell’art 561 cod. civ. costituisce un’applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale”[3].

In sostanza “l’anticipazione della decorrenza dei frutti alla data di proposizione della domanda costituisce una piana applicazione del principio conservativo della domanda, espressivo della regola secondo cui la durata del processo non può andare in danno della parte che abbia ragione” ed è solo dalla notifica della domanda di riduzione “che la presunzione del possesso di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del donatario sui beni ricevuti, sicché anche in tale prospettiva non sarebbe giustificato anticipare la debenza dei frutti alla data dell’apertura della successione”.[4]

[1] In tal senso, in dottrina, tra molti, si veda MENGONI, Successioni per causa di morte – Parte speciale – Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo, Milano, 2000, pag. 302.

[2] MENGONI, op. cit., pag. 303; TULLIO, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni a cura di G. Bonilini, Tomo III – La Successione Legittima, capitolo IV, Sezione V, pag. 583;

[3] Principio già espresso in Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1970, ove si precisava che “se, però, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, per quanto si tratti di debito di valore in relazione all’originario oggetto che era un bene reale, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l’obbligazione di restituzione dei frutti è conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce. Se il diritto del legittimario si è trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialità, mancando la cosa fruttifera, e trovano invece applicazione i principi relativi alle obbligazioni, per cui il ritardo del pagamento dà diritto agli interessi legali ed al risarcimento dei danni, se questi siano provati e ricorrano i requisiti dell’inadempimento e della mora”.

Su tale ultimo aspetto, si veda anche Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 7478 del 05/06/2000, secondo cui “Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell’art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell’ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l’ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno”.

Conformi, altresì, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 2006 del 28/07/1967; Cas. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1607 del 28/06/1967

[4] Così anche Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 41 del 07/01/1978

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