Azione di nunciazione promossa dal privato nei confronti della P.A.: il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo
di Silvia Romanò, Dottoranda in Scienze giuridiche europee e internazionali presso l'Università degli Studi di Verona Scarica in PDFSezioni Unite, Ordinanza 19 novembre 2019, n. 30009. Pres. Mammone, Estensore De Stefano
Giurisdizione civile – giurisdizione ordinaria e amministrativa – in genere azioni di nunciazione nei confronti della Pubblica Amministrazione – riparto di giurisdizione – criterio discretivo.
Procedimenti cautelari – azioni di nunciazione – in genere.
CASO
Tizio e Sempronia, privati cittadini, proponevano azione di nunciazione dinanzi al Tribunale ordinario di Lagonegro avverso il Comune di Caggiano, lamentando l’illegittimità di alcuni lavori svolti su un terreno di loro proprietà da parte della Pubblica Amministrazione convenuta, nello specifico consistente nell’installazione di un muro con sovrastanti pannelli assorbimenti.
Chiedevano pertanto la condanna del Comune al ripristino dello stato dei luoghi antecedente ai lavori, in particolare al ripristino dei sottoservizi funzionali alla loro abitazione, modificati dalla realizzazione del muro, nonché all’eliminazione di ogni opera eseguita sul fondo di loro proprietà o almeno al suo arretramento a distanza legale dal confine, oltre risarcimento danni. I ricorrenti, inoltre, lamentavano il loro insufficiente coinvolgimento nel procedimento ablatorio in forza del quale sarebbe stato leso il loro diritto domenicale.
Data la peculiarità della situazione dedotta in giudizio, Tizio e Sempronia ricorrevano in Cassazione sollevando regolamento di giurisdizione e chiedendo di dichiararne la sussistenza in capo al giudice ordinario.
Il Comune resisteva con controricorso.
SOLUZIONE
Le Sezioni Unite, investite di un regolamento di giurisdizione avente a oggetto l’esperimento di un’azione di nunciazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, chiariscono il criterio di riparto tra le giurisdizioni amministrativa e ordinaria. Nel caso di specie, atteso che il danno lamentato dai ricorrenti derivava in maniera diretta dai lavori di costruzione di una strada e altre infrastrutture legittimati da due delibere del Comune convenuto in giudizio, pertanto espressione del potere autoritativo della Pubblica Amministrazione competente, la Suprema Corte devolve la questione alla giurisdizione amministrativa.
QUESTIONI
La questione principale verte sull’individuazione del criterio di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo nella peculiare ipotesi dell’esperimento di un’azione di nunciazione nei confronti di una Pubblica Amministrazione.
Per sciogliere il nodo sotteso alla presente questione, le Sezioni Unite chiariscono che la giurisdizione si determini sulla base della domanda, dovendosi guardare, per quanto riguarda il riparto tra giudice ordinario e amministrativo, non alla prospettazione compiuta dalle parti, ma al petitum sostanziale. Quest’ultimo, secondo quanto precisa la Suprema Corte, deve essere identificato, più che sulla base della concreta pronuncia che si chiede al giudice, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La posizione da ultimo ribadita nell’ordinanza in commento è stata sostenuta, anche di recente, in plurime occasioni, tra cui Cass. Sez. U. ord. 13 dicembre 2018, n. 32364; Cass. Sez. U. 02 marzo 2018, n. 4997. Il petitum sostanziale deve, quindi, individuarsi con riguardo ai fatti allegati.
Per quanto concerne l’azione di nunciazione promossa nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Suprema Corte afferma la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario quando il petitum sostanziale della domanda attorea sia vòlto a ottenere la tutela di un diritto soggettivo e non lamenti invece l’emissione di atti o provvedimenti riconducibili all’esercizio dei poteri discrezionali spettanti alla P.A. (come da ultimo ribadito anche da Cass. Sez. U. ord. 26 ottobre 2017, n. 25456). La domanda attorea, invero, non deve nemmeno essere diretta alla contestazione della legittimità di atti o provvedimenti che siano stati emanati dalla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere autoritativo che le è proprio.
La giurisdizione ordinaria è, inoltre, fondata quando la domanda attorea trovi causa in condotte «connesse per mera occasionalità a quelle indispensabili per la realizzazione dell’opera pubblica», ossia quando la lesione lamentata sia stata semplicemente occasionata da un’attività amministrativa, ma non sia espressione diretta dell’esercizio di un potere discrezionale.
Al contrario, si può affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in tutti quei casi in cui il comportamento della Pubblica Amministrazione, produttivo della lesione lamentata dinanzi all’autorità giurisdizionale, derivi da un provvedimento a monte, a nulla rilevando che lo stesso sia legittimo o meno, purchè sia espressione di un potere amministrativo in concreto esistente. Sono parimenti di competenza di tale autorità le questioni inerenti alla contestazione della legittimità degli atti e dei provvedimenti emessi dalla Pubblica Amministrazione.
Nel caso di specie, le Sezioni Unite rilevano che i danni lamentati dai ricorrenti sono direttamente riconducibili all’esecuzione di provvedimenti amministrativi, ossia, per la precisione, di due delibere comunali con cui veniva approvato il progetto definitivo di costruzione di una strada e di alcune reti infrastrutturali, delibere in forza delle quali si erano tenute le condotte poste in essere sul fondo di proprietà di Tizio e Sempronia. Pertanto, le Sezioni Unite devolvono l’azione di nunciazione esercitata alla giurisdizione del giudice amministrativo.