L’azione individuale del socio e del terzo ex art. 2395 cc
di Mario Furno, Avvocato e Professore a contratto di International Business Law presso l'Università degli Sudi di Verona Scarica in PDFSentenza del 25 marzo 2022, Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa;
Parole chiave: azione individuale del socio o del terzo; responsabilità personale degli amministratori; concordato preventivo; azione dei creditori sociali.
Massima: “Non è sufficiente la prova che gli amministratori abbiano tenuto una condotta inadempiente ai propri doveri sociali che abbia inciso sul patrimonio della società, necessitando per contro di un quid pluris: ossia è necessario che il danno causato al terzo sia diretto (non mero riflesso del danno al patrimonio sociale), e sia altresì legato dal nesso di causalità immediata con i comportamenti illeciti colposi e dolosi dell’amministratore che vadano oltre la mera inadempienza contrattuale, la quale genera solo responsabilità della società in conseguenza del rapporto di immedesimazione organica dell’amministratore con la società medesima.
In pendenza di concordato preventivo l’azione promossa dal singolo creditore ex art. 2394 cc è inammissibile rimanendo esperibile solo ed esclusivamente l’azione ex art. 2395 cc”..
Riferimenti normativi: art. 2394 cc; art. 2395 cc; art. 184 L. Fall.
CASO
La società Alfa concludeva contratto di trasporto con la società Beta.
La società Beta rimaneva inadempiente al pagamento del corrispettivo previsto dal contratto di trasporto ed accedeva al concordato preventivo.
Successivamente, la società Alfa promuoveva azione ex art. 2395 cc nei confronti degli amministratori della società Beta fondando tale azione sul fatto che i bilanci redatti non fossero conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2423 del codice civile.
La CTU espletata in causa confermava che i bilanci formati dagli amministratori al tempo della stipula del contratto di trasporto non rappresentavano in modo veritiero la situazione economico-patrimoniale della società.
SOLUZIONE
Il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda rilevando che la non veridicità della situazione economico-patrimoniale della società rappresentata nei bilanci non è sufficiente da sola a determinare la responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2395 cc: il Tribunale rilevava che l’attore doveva allegare e dimostrare come per effetto della presentazione illegittima della situazione patrimoniale ed economica contenuta nel bilancio, l’attore ha stipulato quel specifico contratto.
QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA
Con la sentenza in commento il Tribunale lagunare affronta in modo preciso e puntuale la previsione di cui all’art. 2395 cc esaminando, anche alla luce dell’orientamento più recente della Corte di Cassazione, quali siano gli elementi che debbano sussistere perché possa essere accolta l’azione individuale del socio e del terzo.
Si pone quindi, a tal proposito, il primo tema in quanto l’azione di cui all’art. 2395 cc è configurabile laddove vi sia una responsabilità personale da parte degli amministratori, distinta da quella della società.
In virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società, è la società ad essere responsabile nei confronti del terzo o del socio a titolo contrattuale.
È necessario, come bene evidenzia la Cassazione in conformità con altra giurisprudenza anche di merito, un quid pluris che consenta di identificare che quel comportamento illecito vada oltre una condotta di mera inadempienza al vincolo contrattuale.
Occorre quindi che ricorra la violazione da parte degli amministratori di un obbligo giuridico che imponga agli amministratori medesimi un vincolo di comportamento direttamente nei confronti del soggetto danneggiato (Tribunale Venezia, Sezione Specializzata in materia di impresa 24.04.2019 n. 881/219); ciò deve causare la violazione di un diritto individuale e il danno al medesimo individuo.
Non è quindi sufficiente di per sé l’esistenza di una condotta illegittima dolosa o colposa degli amministratori, addebitabile agli stessi, violativa degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; è necessario, altresì, che il terzo o il socio subiscano una lesione di un diritto soggettivo patrimoniale proprio quale conseguenza immediata e diretta della predetta condotta.
Ne consegue che detta azione non è applicabile quando la lesione del diritto individuale sia il mero riflesso del pregiudizio che ha colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della mala gestio poiché in questo caso va proposta l’azione ex art. 2394 cc che spetta ai creditori sociali (Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa del 22.03.2021).
A differenza dell’azione sociale promossa dai creditori ex art. 2394 cc (con la quale ne condivide la natura extracontrattuale) che tende al risarcimento del danno al patrimonio sociale, l’azione individuale di cui all’art. 2395 cc necessita della lesione di un diritto soggettivo proprio del socio e del terzo che quindi non può essere il depauperamento del patrimonio della società in sé.
In ragione dei principi sopra esposti e al rapporto di immedesimazione organica, in tema di inadempimento contrattuale, la responsabilità risulterà senz’altro a carico della società laddove non vi sia prova da parte dell’attore di una “condotta, illecita connotata da dolo o colpa che trascenda il mero inadempimento contrattuale seppure possa essere ad esso connessa […] nonché l’idoneità” delle tali specifiche circostanze che hanno tratto in inganno il terzo (Cass. Civ., Ordinanza del 12.02.2020 n. 3452; Cass. Civ., Sentenza n. 14794/2015; Tribunale Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa del 22.01.2018)
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento è risultata provata la condotta illecita rappresentata dalla non veridicità dei bilanci in quanto non conformi alle prescrizioni di legge.
Tuttavia, la non veridicità dei bilanci non costituisce elemento sufficiente perché possa riconoscersi sussistente la responsabilità personale degli amministratori ai sensi dell’art. 2395 cc.
È infatti necessario dar prova per l’attore che la rappresentazione illegittima scaturente dai bilanci non veritieri sia stato elemento che lo abbia determinato a stipulare il contratto rimasto poi inadempiuto.
Va quindi provata, come evidenzia bene il Tribunale di Venezia, “se e quale incidenza causale abbia avuto la rappresentazione non veritiera dei bilanci redatti dagli amministratori dell’epoca nel compimento dell’attrice dell’atto dannoso, costituita dalla stipula del contratto di trasporto […]”.
La sentenza in commento consente altresì di evidenziare come l’azione ex art. 2395 cc possa essere esperita anche in pendenza di concordato preventivo.
È ciò a differenza dell’azione ex art. 2394 cc.
Sul punto vale la pena di ricordare quanto stabilito dal Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di impresa, con sentenza n. 2494/2022, secondo la quale “Il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità dell’amministratore nei confronti dei creditori sociali rimane sospeso tra la data dell’omologazione del concordato preventivo e la data di risoluzione dello stesso in ragione dell’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori ai sensi dell’art. 184 l. fall., cosicché risulta agli stessi preclusa l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, tenuto conto dell’estinzione dei crediti per la parte che supera la percentuale prospettata nella proposta concordataria”.
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