Azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.)
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFSe, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista (conto affidato regolarmente mantenuto nel fido), dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti siano stati registrati (Cass., Sez. Un., n. 24418/2010; conf. Cass. n. 6857/2014).
A chi spetta l’onere probatorio di indicare e allegare la natura ‘solutoria’ di determinati versamenti?
La Cassazione e la prevalente giurisprudenza di merito non hanno dubbi al riguardo: “i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate” (così Cass. 26.2.2014, n. 4518; conf., ex multis, App. Lecce 19.2.2013; App. Milano 20.2.2013; Trib. Torino 11.3.2015 e 2.7.2015; App. Bari 8.10.2015; Trib. Pavia 20.10.2014 e 4.5.2015. In arg. v. anche Cass. n. 4518/2014 e n. 4668/2014; Cass. n. 3578/2004 e n. 4468/2004).
In altri termini, è la banca, secondo l’orientamento maggioritario, che al fine di eccepire l’intervenuta prescrizione dell’azione di indebito deve dimostrare che i relativi versamenti sono solutori, poiché è onere della parte che eccepisce la prescrizione (eccezione in senso stretto) indicare la prestazione verso la quale la stessa è rivolta.