Azione del creditore sociale ex art. 2395 c.c.: è responsabile l’amministratore per aver indotto terzi ad investire nella società celando lo stato di grave difficoltà economica
di Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l’Università degli Studi di Bologna Scarica in PDFTribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, Sentenza n. 699 del 22 marzo 2021
Parole chiave: responsabilità – amministratori – azione individuale del socio e del terzo – società a responsabilità limitata – creditori – mala gestio –– risarcimento del danno – difficoltà economica – informazioni distorte – azione aquiliana –
Massima: “È responsabile ex art. 2395 c.c. l’amministratore che, per ottenere finanziamenti da terzi (pur essendo consapevole di non averne i requisiti e di non poterne onorare il pagamento), comunica intenzionalmente informazioni distorte, nonché rappresentazioni artefatte della situazione economico-patrimoniale della società, tali da celare lo stato di grave difficoltà economica e, conseguentemente, indurre a concedere i suddetti finanziamenti”.
Disposizioni applicate: art. 2395 c.c. e art. 2043 c.c.
Il caso in esame riguarda un giudizio di responsabilità promosso, ai sensi dell’art. 2395 c.c., da un creditore sociale nei confronti dell’ex amministratore di due S.r.l. (rispettivamente controllata e controllante).
In particolare, il creditore sociale ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, l’ex amministratore per il fatto di essere stato indotto ad investire nelle società (e, in particolare, a concedere un finanziamento ad una delle società e ad acquistare un diritto di opzione per le quote dell’altra società) unicamente in ragione di artificiose e false rassicurazioni fornite dallo stesso ex amministratore circa la solidità economico-patrimoniale di entrambe le società (che, invece, dopo poco tempo, sono fallite).
Con riferimento all’azione individuale di responsabilità del creditore sociale nei confronti degli amministratori ex art. 2935 c.c., il Tribunale di Bologna ha anzitutto precisato che:
(i) si tratta di un’azione extracontrattuale riconducibile alla generale fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.;
(ii) coerentemente, gli elementi costitutivi della suddetta responsabilità sono la condotta colposa o dolosa di mala gestio degli amministratori (incidente in via diretta e in modo pregiudizievole sul patrimonio del terzo) e il nesso causale fra la violazione commessa dall’amministratore ed il pregiudizio diretto subito; e che
(iii) l’azione individuale di responsabilità si differenzia dall’azione sociale per l’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo (creditore); invero, mentre l’azione sociale è finalizzata al risarcimento del danno al patrimonio sociale (che incide soltanto indirettamente sul patrimonio dei soci per la perdita di valore delle loro azioni o della loro quota sociale), invece l’azione dei creditori sociali mira al pagamento dell’equivalente del credito insoddisfatto a causa della insufficienza patrimoniale causata dalla illegittima condotta degli amministratori.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Tribunale di Bologna ha quindi constatato la responsabilità dell’ex amministratore nei confronti del creditore e ciò per il fatto che il contratto di finanziamento oggetto di causa era stato concluso e perfezionato unicamente a seguito e per effetto della decettiva e falsa rappresentazione della situazione economico-patrimoniale delle società amministrate da costui; situazione, quest’ultima, che ove esattamente conosciuta dall’attore, per la sua gravità e dimensione, avrebbe certamente dissuaso quest’ultimo dal versare somme, stante la pressoché sicura irripetibilità delle stesse.
L’ex amministratore è stato pertanto dichiarato responsabile e condannato, ai sensi dell’art. 2395 c.c., al risarcimento del danno in favore del creditore.
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