6 Giugno 2016

Autosufficienza del ricorso per cassazione: rassegna giurisprudenziale 2016 (gennaio-maggio)

di Enrico Picozzi Scarica in PDF

 


Il presente lavoro dà conto di alcune, fra le molte, pronunce di legittimità – rese nei primi mesi del 2016 – in materia di autosufficienza del ricorso per cassazione.  
 

  1. Premessa 

«Il problemino del componimento letterario del ricorso per cassazione», per dirla ironicamente con le parole del Redenti (v. Id., Diritto processuale civile, II, Milano, 1957, 449), è senza ombra di dubbio una delle attività più complesse della vita professionale dell’avvocato. Ad acuire tale difficoltà – oramai da qualche decennio a questa parte – concorre l’onere di adeguarsi al requisito dell’autosufficienza, la cui violazione è sanzionata, come è noto, con l’inammissibilità dell’impugnazione.

Questo breve contributo intende indicare le principali linee evolutive del principio di autosufficienza, sviluppatesi nel corso degli ultimi mesi, in seno alla giurisprudenza di legittimità. 

  1. Autosufficienza ed esposizione sommaria dei fatti della causa 

Fra i requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione, previsti a pena di inammissibilità, vi è anche l’onere di esporre sommariamente i fatti della causa (cfr. art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.). Il rispetto del principio di autosufficienza va misurato innanzitutto in riferimento a questa parte dell’impugnazione deputata alla narrazione della vicenda processuale (sul punto, v. Cass., sez. VI-3, 16 maggio 2016, n. 10026).

A questo proposito Cass., sez. lav., 5 gennaio 2016, n. 34, ha ritenuto che la riproduzione integrale del solo ricorso introduttivo di primo grado non violasse il criterio della sommarietà, atteso che soltanto la tecnica del mero assemblaggio di una serie di atti processuali delle pregresse fasi, attraverso l’integrale riproduzione letterale degli stessi, si ponesse in contrasto con il menzionato criterio.

Cass., sez. VI-3, 12 maggio 2016, n. 9798, ha inoltre chiarito che, in tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti può ritenersi soddisfatto mediante l’espressa menzione dei motivi di appello nonché della motivazione dell’ordinanza. 

  1. Autosufficienza e deduzione di un error in iudicando

Procedendo ora all’esame di quella parte del ricorso dedicata all’indicazione dei motivi specifici di impugnazione (cfr. art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), occorre analizzare, seppur rapidamente, come si declina il suddetto principio di autosufficienza allorquando si censuri una violazione o falsa applicazione di norma di diritto sostanziale.

In questa direzione, Cass., sez. lav., 27 aprile 2016, n. 8316, ha precisato che, la deduzione di un error in iudicando, non soltanto impone al ricorrente l’indicazione delle norme di legge ritenute violate (cfr. Rizza, Autosufficienza del ricorso per Cassazione e violazione dei canoni ermeneutici del contratto), ma anche la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza che si pongano in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie. Principio evidenziato anche da Cass., 24 marzo 2016, n. 5922 in tema di errore di diritto nell’interpretazione di una clausola contrattuale, con l’importante avvertenza che tale tipologia di censura onera il ricorrente a trascrivere integralmente la clausola negoziale (analogamente Cass., sez. I, 27 aprile 2016, n. 8402) ma non anche l’intero contratto: così Cass., S.U., 6 maggio 2016, n. 9140, in materia di ammissibilità di clausole claims made.

Orbene, le pronunce da ultimo menzionate – nel perpetuare l’assimilazione dell’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., ad un onere di trascrizione – non soltanto contraddicono il dato letterale oltre che lo spirito della disposizione richiamata, ma anche le direttive provenienti dal recente Protocollo d’intesa fra la Corte di Cassazione e il C.n.f., in  materia di regole redazionali del ricorso per cassazione, stando al quale «il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale di atti e documenti» (in proposito, v. Donzelli, Il protocollo d’intesa sulle regole redazionali degli atti del giudizio di cassazione in materia civile e tributaria

  1. Autosufficienza e deduzione di un error in procedendo

L’identificazione del principio di autosufficienza con un onere di trascrizione sembra prevalere anche rispetto a censure di natura processuale.

A tal proposito, Cass., sez. V., 24 febbraio 2016, n. 3610, ha osservato che, al fine di ritualmente dedurre, un’omissione di pronuncia, il ricorrente deve riprodurre puntualmente le domande od eccezioni non esaminate nonché indicare la fase processuale in cui le une o le altre sono state proposte.

Analogamente, Cass., sez. Lav., 21 aprile 2016, n. 8085, ha evidenziato che il motivo di impugnazione con il quale si critichi la declaratoria di inammissibilità del giudice d’appello per difetto di procura, richiede al ricorrente di riportare compiutamente l’esatto contenuto della procura rilasciata.

Nella medesima direzione muove anche Cass., sez. Lav., 10 maggio 2016, n. 9472, che ha rilevato che, ove la parte deduca la violazione di un giudicato esterno, la medesima è tenuta a riprodurre il testo della sentenza che si assume violato.

Altrettanto rigida, è la posizione assunta da Cass., sez. I, 17 maggio 2016, n. 10079, che, al fine di far emergere l’inosservanza dell’art. 345 c.p.c., ha chiarito che il ricorrente deve riportare nei loro esatti termini (e non anche per riassunto) i passi dell’atto introduttivo di prime cure con i quali la res controversa è stata dedotta in giudizio nonché quelli dell’atto di appello con cui le censure inammissibili, per la loro novità, sono state formulate. 

  1. Autosufficienza e vizio di motivazione ex art. 360 n. 5

Come è oramai ben noto, la recente novella del 2012 (l. 7 agosto 2012, n. 134) ha nuovamente modificato il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, consentendo la denuncia del vizio motivazionale alla sola e limitata condizione che si censuri un «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

La prospettazione del vizio in discorso in termini autosufficienti, sulla scorta dell’insegnamento delle S.U. del 2014 (cfr. Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053) e successivamente condiviso (cfr. Cass., sez. Lav., 22 aprile 2016, n. 8183; Cass., sez. Lav., 17 maggio 2016, n. 10053), obbliga l’impugnante ad articolare il motivo di gravame nei seguenti passaggi:

  1. indicazione del fatto storico il cui esame sia stato omesso;
  2. indicazione del dato testuale (sentenza) o extratestuale (atti processuali) da cui esso risulti esistente;
  3. il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti.

A fronte di queste puntuali direttive, un primo dubbio si insinua: il sostantivo «indicazione» va inteso come sinonimo di trascrizione oppure, e privilegiando una lettura più aderente al suo valore etimologico, come mera segnalazione? 

  1. Conclusioni: un quadro ancora frammentato

Quest’ultimo quesito ci introduce dunque al nucleo centrale della problematica autosufficienza del ricorso per cassazione. Infatti, accanto a pronunce – come quelle già menzionate ai punti 3 e 4 – che decifrano il principio di autosufficienza come onere di trascrizione integrale degli atti e/o documenti sui quali il ricorso si fonda, ve ne sono altre che sembrano assecondare una interpretazione dello stesso più conciliante con il dettato normativo ovverosia come onere di mera localizzazione (indicazione del  documento nonché della fase processuale in cui è stato prodotto oltre che della sede in cui lo stesso sarebbe rinvenibile, id est fascicolo di parte o fascicolo d’ufficio: cfr. Cass. sez. III, 12 aprile 2016, n. 7111; Cass., sez. Lav., 16 marzo 2016, n. 5227).

Ma, a ben vedere, non sembra un’operazione del tutto corretta quella volta a ridurre il requisito dell’autosufficienza a mera contrapposizione tra onere di trascrizione e onere di localizzazione.

In primo luogo perché i due oneri appena menzionati talvolta sono posti in rapporto di semplice alternatività (così Cass., sez. III, 5 aprile 2016, n. 6548).

In secondo luogo, poiché lo stesso onere di trascrizione integrale è soggetto ad alcune incisive attenuazioni: si pensi, ad esempio, a Cass., sez. II, 24 marzo 2016, n. 5867, che introduce il criterio della riproduzione «più o meno integrale» (analogamente, Cass., sez. II, 30 marzo 2016, n. 6150, in tema di capitoli di prova per testi di cui si lamentava la mancata ammissione); oppure e più significativamente a Cass., sez. I, 21 marzo 2016, n. 5516 e a Cass., sez. I, 8 aprile 2016, n. 6924, alla luce delle quali, la trascrizione può cedere il passo alla regola del riassunto del contenuto essenziale del documento e/o dell’atto.

In questo quadro così frammentato, il rispetto del canone di autosufficienza si presta pertanto a tre possibili e variabili letture (espressamente segnalate da Cass., sez. II, 21 aprile 2016, n. 8103):

  1. trascrizione;
  2. riassunto del contenuto essenziale o dei passi salienti;
  3. localizzazione ovvero indicazione della porzione di documento fondante la censura (rigo, pagina).

L’unica costante è data dal fatto che il ricorrente dovrà sempre indicare la sede in cui il documento e/o l’atto sia rinvenibile.

Dunque, al di là delle affermazioni di principio ( cfr. Cass., sez. V., 18 maggio 2016, n. 10220, che ha considerato l’autosufficienza requisito di ordine generale), si è ancora ben lontani da una definizione condivisa di autosufficienza del ricorso per cassazione.