Autorizzazione al rilascio del passaporto per il minore: auspicabile un coordinamento tra giudice tutelare e giudice del conflitto post separazione
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. I, ordinanza n.4799 del 14/02/2022
Rilascio passaporto figli minori – Autorizzazione Giudice tutelare
Massima: “Nella contemporanea pendenza del giudizio ordinario di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio e in ogni altro caso in cui si discuta di affidamento, frequentazione e mantenimento di figli minori, si impone al giudice tutelare, o al tribunale per i minorenni, investiti della domanda di uno dei genitori per il rilascio del documento di espatrio per i figli a causa del dissenso dell’altro genitore, di coordinarsi, nell’emanazione del provvedimento, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, la cui più ampia cognizione, guidata dal principio dell’interesse preminente del minore, può sostenere la decisione particolare dei giudici del procedimento di volontaria giurisdizione”.
CASO
La madre di due bambini si rivolge al giudice Tutelare di Milano per ottenere l’autorizzazione dalla competente autorità amministrativa al rilascio di passaporto e carta d’identità validi per l’espatrio dei figli, stante il dissenso del padre. In sede di reclamo avverso tale autorizzazione, il Tribunale per i Minorenni di Milano revocava l’autorizzazione al rinnovo dei documenti di espatrio.
La donna ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale. Ai sensi dell’art. 3 lett. b) della legge n. 1185/1967, i genitori con figli minorenni, in caso di mancato assenso dell’altro genitore, devono rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione al rilascio dei documenti. In questa sede il giudice valuterà la fondatezza del diniego dell’altro genitore, l’interesse dei minori e se ci siano rischi di mancato rientro in Italia. Il provvedimento è reclamabile per il riesame presso il Tribunale per i minorenni.
SOLUZIONE
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il provvedimento non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione diretto non a risolvere in via definitiva un conflitto tra i diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso all’interesse del figlio.
Il principio è ampiamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui un provvedimento, anche se emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio – requisito necessario per proporre ricorso ex art. 111 Cost. – quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà e della definitività – in quanto non altrimenti modificabile – può essere oggetto di ricorso straordinario per Cassazione (Cass. Civ. n. 22122/2018, Cass. Civ. n. 21667/2015).
QUESTIONI
La questione interessante dell’ordinanza di rigetto della Cassazione sta nella considerazione svolta in ordine alle autorità coinvolte nelle decisioni riguardanti i minori e i conflitti genitoriali post separazione.
Nel caso di specie, la Corte pone l’accento sui rapporti tra giudice tutelare e, in sede di reclamo, tribunale per i minorenni, da un lato, e giudice del conflitto o della separazione personale dei genitori dei minori, dall’altro.
Infatti, nel caso in cui siano già in corso un giudizio ordinario di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ed in ogni altro in cui si discute di affido, frequentazione e mantenimento tra i genitori e minori è certamente quest’ultimo giudice che possiede la più ampia conoscenza del caso. Per questo motivo il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni in sede di reclamo dovrebbero coordinarsi nei contenuti del provvedimento da adottare, con gli accertamenti svolti dal giudice del conflitto, il quale può avere una più ampia conoscenza del caso.
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