Esecuzione forzata
di Valentina Scappini, Avvocato
- 11 Giugno 2024
Cassazione civile, terza sez., sentenza del 15 maggio 2024, n. 13373; Pres. De Stefano; Rel. Rossi. Massima: "L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile". CASO A.A. notificava precetto a Banca Monte dei Paschi di Siena quale supposta beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile di € 1.941,73. La Banca opponente censurava l’omessa trascrizione integrale del retro dell’assegno nell’atto di precetto e la mancata attestazione di conformità dello stesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione agli atti esecutivi e dichiarava la nullità del precetto....
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Procedimenti cautelari e monitori
di Valentina Scappini, Avvocato
- 9 Gennaio 2024
Cassazione civile, seconda sez., ordinanza dell’8 novembre 2023, n. 31091; Pres. Manna; Rel. Fortunato. Massima: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la notificazione della citazione effettuata presso il domicilio eletto con il ricorso monitorio ma non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, in mancanza di rinnovazione del processo notificatorio con immediatezza e tempestività, è inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria ex articolo 156, comma 3, c.p.c. a seguito della costituzione dell’opposto”. CASO A.A. otteneva un decreto ingiuntivo per il rimborso di € 8.634,54, corrispondente alla quota di ½ dell’importo di un buono fruttifero cointestato a C.C., dante causa di A.A. e a B.B., che aveva riscosso e trattenuto l’intero importo del titolo. B.B. proponeva opposizione che...
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Esecuzione forzata
di Valentina Scappini, Avvocato
- 12 Settembre 2023
Cassazione civile, terza sez., ordinanza del 26 giugno 2023, n. 18214; Pres. De Stefano; Rel. Condello. Massima: Ai fini dell’operatività del cd. principio dell’apparenza, è necessario che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un’affermazione meramente generica, con la conseguenza che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizioni esecutive, la medesima è impugnabile con appello, se l’azione è stata qualificata come opposizione all’esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l’azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi. CASO A.A. impugnava un’intimazione di pagamento notificatagli per mancato pagamento di sanzione amministrativa, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito, in difetto di atti interruttivi e l’omessa notifica dell’ordinanza...
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Esecuzione forzata
di Valentina Scappini, Avvocato
- 27 Giugno 2023
Cassazione civile, terza sez., ordinanza del 7 giugno 2023, n. 16005; Pres. Rubino; Rel. Saija. Massima: “La dichiarazione del terzo, concentrando l’azione esecutiva (qualora essa sia positiva) sul bene o sul credito che in essa viene indicato come di spettanza del debitore esecutato, non può essere considerata alla stregua di una qualsivoglia comunicazione comunque effettuata, perché sul punto l’alternativa è secca: o detta comunicazione viene effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC, ed in tal guisa può considerarsi idonea a produrre l’effetto descritto. Oppure, qualora effettuata con mezzi diversi da quelli indicati dalla citata disposizione e comunque non idonei a dimostrare immediatamente ed incontestabilmente l’esistenza e il contenuto della dichiarazione stessa, essa è da considerarsi tamquam non esset,...
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Esecuzione forzata
di Valentina Scappini, Avvocato
- 30 Maggio 2023
Cassazione, III sezione civile, sentenza del 5 aprile 2023, n. 9433; Pres. Rubino; Rel. Tatangelo. Massima:“Nel procedimento di espropriazione di crediti di cui agli artt. 543 e ss. c.p.c., ove il terzo pignorato dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato, precisando però che il relativo credito risulta già vincolato in virtù di precedenti pignoramenti, egli ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 550 c.p.c., di indicare gli estremi di detti pignoramenti (precisando, quindi, quanto meno i creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di disporre eventualmente, nella...
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