Procedimenti di cognizione e ADR
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona
- 21 Gennaio 2025
Cass., sez. I, 3 gennaio 2025, n. 69, Pres. Abete, Est. Dongiacomo [1] Atti processuali – Termini – Improrogabilità dei termini – Rimessione in termini. Massima: “La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone l’espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene all’effettiva presenza di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo. La seconda attiene all’immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si...
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Impugnazioni
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona
- 7 Gennaio 2025
Cass., sez. lav., 11 dicembre 2024, n. 31910, Pres. Di Paolantonio, Est. Casciaro [1] Impugnazioni – Ricorso per cassazione – motivi di ricorso – violazione di norme di diritto. Il vizio di violazione di norme di diritto si verifica quando il provvedimento impugnato consiste in un’erronea ricognizione interpretativa della norma astratta, mentre l’errata valutazione della situazione concreta è una questione di valutazione del giudice di merito censurabile, in sede di legittimità, per vizio di motivazione. La differenza tra le due ipotesi è che solo la seconda è influenzata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. CASO [1] Un medico chirurgo proponeva avverso l’ASL di Frosinone domanda di cessazione delle condotte illecite e vessatorie da lui subite, con correlato demansionamento e...
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Impugnazioni
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona
- 17 Dicembre 2024
Cass., sez. II, 28 novembre 2024, n. 30626, Pres. Mocci, Est. Oliva [1] Impugnazioni – Revocazione – Errore di fatto. L’errore revocatorio si verifica solo nell’ipotesi di falsa percezione della realtà che porta ad affermare o supporre l’esistenza o inesistenza di un fatto decisivo che è invece escluso o accertato in modo indiscutibile dagli atti e documenti di causa. Tale errore è limitato alla sfera percettiva e non coinvolge l’attività valutativa del giudice relativa a situazioni processuali oggettive ed esattamente percepite. Inoltre, non è configurabile l’errore revocatorio per pretesi vizi della sentenza che riguardino direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. CASO [1] Il provvedimento della Suprema Corte origina dall’impugnazione per revocazione proposta nei confronti di una sentenza di...
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Procedimenti di cognizione e ADR
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona
- 10 Dicembre 2024
Cass., sez. III, 25 novembre 2024, n. 30387, Pres. De Stefano, Est. Rossi [1] Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Motivi di ricorso - Formulazione. Massima: “La giurisprudenza di legittimità sottolinea l’importanza di una formulazione chiara e distinta dei motivi di ricorso per cassazione. L’articolazione di un motivo in più profili di doglianza, che mescoli questioni di diritto e circostanze fattuali senza una chiara distinzione, rende il ricorso inammissibile. Questo perché impedisce l’agevole individuazione delle questioni prospettate, richiedendo un intervento della Corte volto ad enucleare dall’affastellata struttura del motivo le singole critiche, operazione non consentita dal ruolo e dalla funzione del giudizio di legittimità. La corretta formulazione dei motivi di ricorso deve permettere una loro adeguata intellegibilità e non deve...
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Procedimenti di cognizione e ADR
di Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona
- 26 Novembre 2024
Cass., sez. un., 14 novembre 2024, n. 29432, Pres. Cassano, Est. Iannello [1] Procedimento civile – spese giudiziali civili. Nel procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., in quanto di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcun caso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c., neppure nella ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, opponga resistenza all’istanza. CASO [1] L’intervento del massimo organo di nomofilachia è stato sollecitato in conseguenza dell’intervenuta presentazione, davanti al Tribunale di...
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