Esecuzione forzata
di Salvatore Leuzzi
- 19 Settembre 2016
La custodia e la liberazione dell’immobile pignorato Già la “maxi-riforma” attuata con la legge n. 263 del 2005 aveva fissato due principi essenziali, stabilendo, per un verso, che perlomeno coevamente alla pronuncia dell’ordinanza di vendita del compendio pignorato, la custodia del bene dovesse essere affidata ad un terzo (ai sensi del comma 4 dell’art. 559 c.p.c., il professionista delegato alle operazioni di vendita o l’istituto vendite giudiziarie); per altro verso, che l'ordine di rilascio del bene dovesse essere emesso al più tardi al momento della sua aggiudicazione. La nomina di un custode “professionale” in luogo del soggetto che subisce l’esecuzione si è legata, nel contesto riformatore del 2005, a chiari obiettivi di efficienza, trasparenza e apertura al mercato: la maggiore...
Continua a leggere...