Nuove tecnologie e Studio digitale
di Redazione
- 28 Febbraio 2017
Nell’attesa di un intervento del Legislatore che formalizzi i requisiti materiali nei quali si rinvenga l’esistenza o l’assenza della autonoma organizzazione che impone il pagamento dell’IRAP, ci si deve ancora “arrabattare” con casistiche particolari che rischiano di offuscare l’idea dell’Agenzia. Nel frattempo, dunque, bisogna continuare ad applicare i principi generali più volte ribaditi dalla Cassazione. Spesso, infatti, sussiste una presunzione di presenza di soggettività IRAP ogni volta in cui il lavoratore autonomo (o piccolo imprenditore) riesca a produrre ampi volumi di compensi (o ricavi); in modo altrettanto frequente, si ritiene presente l’organizzazione quando l’apporto del lavoro di terzi assume la rilevanza di pagamento di compensi con fattura. Su questi temi, segnaliamo il rilascio da parte della Suprema Corte della sentenza n. 20610 del 12 ottobre scorso. Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo della...
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Diritto e reati societari
di Redazione
- 14 Febbraio 2017
La Cassazione, con sentenza 24379 dello scorso 30.11.2016, torna sulla tormentata vicenda della possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di sindacare l’ammontare del compenso amministratori, disconoscendone (in tutto o in parte) la deducibilità, ove ritenuto sproporzionato. La tematica è specificamente riferita al compenso, ma può essere tranquillamente estesa anche ad altri componenti negativi, secondo un più ampio ragionamento: l’inerenza di un costo, va valutata esclusivamente sotto l’aspetto qualitativo oppure quantitativo? Ed ancora, ove si condividesse il secondo approccio, il sindacato del Fisco può, di fatto, sconfinare in una sorta di intromissione nelle scelte gestionali dell’impresa? Accenniamo subito al fatto che la Suprema Corte, nella citata pronuncia, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva censurato la deducibilità di un compenso amministratore di una società, per il semplice fatto che (nell’annualità interessata) lo...
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FAMIGLIA E SUCCESSIONE
di Redazione
- 7 Febbraio 2017
Sovente, in occasione delle separazioni tra coniugi, viene previsto l’obbligo di corrispondere (dall’uno all’altro) un determinato “assegno” con finalità specifica di mantenimento del beneficiario, diversa ed autonoma rispetto all’eventuale assegno per il mantenimento dei figli. Tale situazione determina spesso problemi di natura tributaria: in capo al soggetto erogante, al fine di determinare la corretta misura dell’onere ammesso in deduzione dal reddito imponibile (secondo il criterio di cassa); in capo al soggetto beneficiario, al fine di determinare la corretta misura dell’imponibile del reddito (assimilato a quello di lavoro dipendente) da tassare secondo il criterio di cassa. In linea di principio non sembrano esserci delle grandi difficoltà, infatti: entrambe le somme rilevano con il criterio di cassa, quindi non sussistono in astratto disallineamenti tra i due momenti, tranne per ipotesi di erogazioni poste...
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Nuove tecnologie e Studio digitale
di Redazione
- 13 Dicembre 2016
Con la previdenza complementare integrativa c’è l’indiscusso beneficio della deducibilità delle somme versate ma entro il limite di 5.164,57 euro. Il limite non esiste solo per i versamenti, obbligatori e volontari, verso l’ente pubblico di appartenenza (INPS o casse). In pratica si versa la somma alla previdenza integrativa, ma si recupera una parte (a seconda dell’aliquota fiscale di appartenenza) deducendola dal reddito imponibile: di fatto escono di tasca circa 3.000 euro effettivi, per un’aliquota media, invece dei 5.164,57. Attenzione però: se la gestione dei fondi non è buona o i costi sono troppo alti si rischia di consumare tutto il vantaggio fiscale. Altro vantaggio fiscale è l’imposta, sia sui rendimenti, 11% sul capital gain contro il 26% generale sulle rendite finanziarie (esclusi solo i...
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FAMIGLIA E SUCCESSIONE
di Redazione
- 13 Dicembre 2016
Sovente, in occasione delle separazioni tra coniugi, viene previsto l’obbligo di corrispondere (dall’uno all’altro) un determinato “assegno” con finalità specifica di mantenimento del beneficiario, diversa ed autonoma rispetto all’eventuale assegno per il mantenimento dei figli. Tale situazione determina spesso problemi di natura tributaria: in capo al soggetto erogante, al fine di determinare la corretta misura dell’onere ammesso in deduzione dal reddito imponibile (secondo il criterio di cassa); in capo al soggetto beneficiario, al fine di determinare la corretta misura dell’imponibile del reddito (assimilato a quello di lavoro dipendente) da tassare secondo il criterio di cassa. In linea di principio non sembrano esserci delle grandi difficoltà, infatti: entrambe le somme rilevano con il criterio di cassa, quindi non sussistono in astratto disallineamenti tra i due momenti, tranne per ipotesi di erogazioni...
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