Comunione – Condominio - Locazione
di Raffaele Pellino
- 6 Giugno 2017
Rientra nel reato di truffa (articolo 640 cod. pen.) la falsificazione dell’Attestato di prestazione energetica (cd. APE), allegato ad un contratto di vendita immobiliare, nel caso la vendita abbia ad oggetto un alloggio con una classe energetica “diversa” da quella dichiarata nell’attestato. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 16644/2017. Ma veniamo ai fatti: l’acquirente ricorre in Cassazione contestando la vendita di un immobile “con caratteristiche diverse da quelle dichiarate con riguardo alla definizione della categoria energetica”. A parere di questi, infatti, il costruttore era consapevole di avere effettuato lavori in economia e, quindi, non poteva essere in buona fede quando ha venduto come energeticamente “virtuoso” un immobile che nella realtà presentava una classe energetica più bassa di quella indicata contrattualmente. Eppure, la Corte d’appello, ritenendo il...
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Nuove tecnologie e Studio digitale
di Raffaele Pellino
- 11 Aprile 2017
Aliquota INPS ridotta al 25% (cui si aggiunge lo 0,72% per maternità, assegni familiari e malattia) per i professionisti privi di cassa previdenziale. È questa una delle novità apportate, a decorrere dal 2017, dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 165, della Legge 232/2016) a favore dei professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. Per coloro che risultano, invece, già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di partita Iva o meno, resta ferma l’aliquota contributiva al 24%. Professionisti interessati In primo luogo, si individuano i professionisti destinatari dell’intervento. Si tratta, nello specifico, di quei lavoratori autonomi titolari di partita Iva che svolgono “per professione abituale,...
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Comunione – Condominio - Locazione
di Raffaele Pellino
- 28 Marzo 2017
Più tempo alle imprese per beneficiare dell’agevolazione fiscale riguardante i trasferimenti di immobili nell’ambito delle vendite giudiziarie. La Legge di Bilancio 2017, infatti, nel modificare l’articolo 16 del D.L. 18/2016, ha prolungato la validità della norma agli atti emessi fino al 30/06/2017 nonché aumentato a 5 anni (in luogo dei precedenti 2 anni) il periodo entro il quale va effettuato il “ri-trasferimento” dell’ immobile acquisito con imposizione indiretta agevolata. Ove non si realizzi la condizione del “ri-trasferimento” entro il termine quinquennale, le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi moratori. Agevolazione per vendite giudiziarie alle imprese Come noto, l’articolo 16 del D.L. 18/2016 ha introdotto un’agevolazione fiscale a favore delle imprese che acquistano immobili (sia abitativi che...
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