Esecuzione forzata
di Paolo Cagliari, Avvocato
- 11 Febbraio 2025
Cass. civ., sez. III, 28 agosto 2024, n. 23240 – Pres. De Stefano – Rel. Rossi Espropriazione immobiliare – Progetto di distribuzione – Approvazione – Dichiarazione di esecutività – Impugnazione – Opposizione agli atti esecutivi – Dichiarazione di estinzione del processo esecutivo contestuale all’approvazione del progetto di distribuzione – Irrilevanza Massima: “Il provvedimento di approvazione del progetto finale di distribuzione è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, essendo irrilevante che il giudice abbia contestualmente dichiarato l’estinzione del processo esecutivo, in quanto tale dichiarazione è solo una presa d’atto della chiusura fisiologica del processo di espropriazione, non idonea a precludere l’impugnazione dell’approvazione del progetto finale di distribuzione, che è l’ultimo atto di quel processo”. CASO Al termine di un’espropriazione immobiliare, il...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Paolo Cagliari, Avvocato
- 11 Febbraio 2025
Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 – Pres. Cristiano – Rel. Vella Parole chiave: Fallimento – Chiusura della procedura concorsuale – Effetti – Esdebitazione – Mancato soddisfacimento di alcuni creditori concorsuali – Irrilevanza – Pagamento di parte dei debiti in sede di ripartizione dell’attivo – Sufficienza – Condizioni [1] Massima: Il requisito oggettivo cui è condizionato il beneficio dell’esdebitazione – e, dunque, l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito – richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, l.fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno in parte e tale condizione deve intendersi realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa,...
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Esecuzione forzata
di Paolo Cagliari, Avvocato
- 4 Febbraio 2025
Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2024, n. 25698 – Pres. Scrima – Rel. Valle Delega delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. – Professionista delegato – Svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali – Esclusione – Violazioni commesse nell’esercizio dell’attività giurisdizionale – Responsabilità del giudice – Sussistenza – Responsabilità del professionista delegato ai sensi dell’art. 2043 c.c. – Condizioni Massima: “La delega delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c. non comporta il pieno esercizio, da parte del professionista, di funzioni giudiziarie o giurisdizionali, in quanto la legge processuale si limita a prevedere la delegabilità di un novero – invero assai ampio – di atti del processo esecutivo, che resta diretto dal giudice dell’esecuzione, sicché l’imputazione degli...
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Obbligazioni e contratti
di Paolo Cagliari, Avvocato
- 4 Febbraio 2025
Cass. civ., sez. II, 31 ottobre 2024, n. 28148 – Pres. Di Virgilio – Rel. Caponi Parole chiave: Azione surrogatoria – Risoluzione del contratto per inadempimento – Ammissibilità – Fondamento [1] Massima: Il creditore, nell’ambito dell’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 2900 c.c., è legittimato a chiedere la risoluzione per inadempimento del contratto concluso dal proprio debitore, nonostante il carattere personale dell’azione di risoluzione, essendo ciò giustificato dall’inerzia del debitore e dalla necessità di preservare la garanzia patrimoniale del credito. Disposizioni applicate: cod. civ., artt. 1460, 2900 CASO La curatela fallimentare proponeva un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore della società fallita e, all’esito del giudizio, otteneva sentenza di condanna al pagamento dell’importo liquidato. Alcuni anni dopo, la curatela conveniva in giudizio...
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Esecuzione forzata
di Paolo Cagliari, Avvocato
- 21 Gennaio 2025
Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2024, n. 30011 – Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo Esecuzione forzata – Cumulo dei mezzi di espropriazione – Pluralità di espropriazioni – Ammissibilità – Limiti Massima: “Il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall’ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito, sicché la limitazione del cumulo a seguito dell’opposizione del debitore ha carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore”. CASO Un istituto di credito, dopo avere promosso un’espropriazione mobiliare...
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