Privacy
di Michele Iaselli
- 8 Gennaio 2019
L'art. 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali introdotto dal d.lgs. n.101/2018, disciplina le regole deontologiche nelle materie riservate agli Stati membri. L'articolo affida al Garante per la protezione dei dati personali l'attività di promozione della sottoscrizione di "Regole deontologiche" negli ambiti in cui il regolamento riserva la materia agli Stati membri. In particolare, il regolamento prevede che il legislatore nazionale possa individuare disposizioni più specifiche, nonché determinare requisiti ad hoc relativamente a: a) trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale; b) trattamenti necessari per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; c) trattamento di dati genetici, biometrici o relativi alla salute; d) talune specifiche situazioni di trattamento, come ad esempio...
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Privacy
di Michele Iaselli
- 4 Dicembre 2018
Con riferimento ai dati genetici, biometrici e relativi alla salute, il d.lgs. n. 101/2018 all’art. 2 introduce l’art. 2-septies del codice in materia di protezione dei dati personali che argomentando da quanto sancito dall’art. 9, par. 4 del GDPR il quale prevede una specifica "riserva" della normativa nazionale dispone che il relativo trattamento è subordinato anche al rispetto di misure di garanzia previste dal Garante con provvedimento adottato con cadenza almeno biennale. Lo stesso provvedimento dovrà tener conto: a) delle linee guida, delle raccomandazioni e delle migliori prassi pubblicate dal Comitato europeo per la protezione dei dati e delle migliori prassi in materia di trattamento dei dati personali; b) dell'evoluzione scientifica e tecnologica nel settore oggetto delle misure; c)...
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Privacy
di Michele Iaselli
- 9 Ottobre 2018
Come noto il regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) riconosce dagli artt. 15 a 22 tutta una serie di diritti a favore degli interessati nei confronti del titolare e del responsabile del trattamento che rappresentano una delle principali novità della normativa comunitaria molto attenta a tutelare le ragioni dell’interessato. Lo stesso art. 23 del GDPR, però, sottolinea che il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una...
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