Diritto successorio e donazioni
di Matteo Ramponi, Avvocato
- 24 Gennaio 2017
Ai sensi dell’art 485 cod. civ., il chiamato all’eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità e, qualora non rispetti tale termine, è considerato erede puro e semplice. Si tratta di un’ipotesi di accettazione dell’eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà (accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato (accettazione tacita, art. 476 cod. civ.). Parte della dottrina ritiene trattarsi di un caso di accettazione c.d. presunta dell’eredità, mentre secondo altri dovrebbe parlarsi al riguardo di accettazione legale o acquisto senza accettazione. Quale che sia l’inquadramento terminologico ritenuto preferibile, la dottrina è unanime nel...
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FAMIGLIA E SUCCESSIONE
di Matteo Ramponi, Avvocato
- 29 Novembre 2016
L’articolo 588 cod. civ. stabilisce, al primo comma, un criterio di interpretazione oggettivo sul quale si fonda la distinzione tra eredità e legato, a seconda che vi sia stata o meno l’attribuzione dell’universalità o di una quota dei beni del testatore. Il secondo comma fissa, invece, un criterio di interpretazione soggettivo: l’indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio. L’institutio ex re certa è, dunque, caratterizzata dal fatto che la quota attribuita al beneficiario non viene stabilita direttamente dal testatore, ma diviene determinabile solo a posteriori, in relazione al valore dei beni assegnati, rispetto...
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FAMIGLIA E SUCCESSIONE
di Matteo Ramponi, Avvocato
- 2 Novembre 2016
L’accrescimento in generale Il codice civile, prima di rinviare all'applicazione delle regole della successione ab intestato (e sempre che non trovino applicazione gli istituti della rappresentazione e sostituzione ordinaria), disciplina, all’art. 674, il c.d. accrescimento, in forza del quale la quota originariamente destinata ad uno dei coeredi, che non voglia o non possa accettare l’eredità, si espande in capo agli altri. Tradizionalmente (si veda anche la Relazione preliminare al codice civile), si riteneva che la ratio dell’istituto risiedesse nella presunta volontà del testatore: se costui avesse saputo che uno dei chiamati non sarebbe venuto alla successione, avrebbe disposto a favore degli altri. Altri rinvengono la ratio dell’istituto nella solidarietà della vocazione. Ciascuno dei coeredi sarebbe potenzialmente chiamato per l'intero,...
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