Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 2 Luglio 2024
Cass. Civ., Sez. I, 29 aprile 2024, n. 11342 Massima: “Ai fini della assoggettabilità al fallimento del socio apparente di una società di persone, in conseguenza del fallimento della società, non occorre la dimostrazione della stipulazione e dell'operatività di un patto sociale, ma basta la prova di un comportamento del socio tale da integrare la esteriorizzazione del rapporto, ancorché inesistente nei rapporti interni, a tutela dei terzi che su quella apparenza abbiano fatto affidamento” (massima ufficiale) Disposizioni applicate: art. 147 l.fall. – art. 2314 c.c. – art. 10 l.fall. Parole chiave: società di persone – rapporto sociale – tutela dei terzi – legittimo affidamento – fallimento del socio – estensione del fallimento CASO La vertenza in commento ha ad oggetto...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 30 Gennaio 2024
Cass. Civ., Sez. I, n. 35489/2023, ord. Massima: [A]“L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente (come, ad es., quello alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa), rende, pertanto, del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che, in tal caso, non è dovuto alcun compenso al professionista, anche se l’adozione dei mezzi difensivi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale.” (massima non ufficiale). [B] “Il credito del professionista che ha predisposto la...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 27 Giugno 2023
Cass. Civ., Sez. I, 26 aprile 2023, n. 10997, ord. Massima: “L'effetto dell’esenzione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), l. fall., è quello di rendere non revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus. Ai fini dell’accertamento, il Giudice dovrà valutare la sussistenza di una prassi invalsa tra le parti in epoca prossima ai pagamenti revocandi” (massima non ufficiale). Disposizioni applicate: art. 67, co. 3, lett. a), l.fall. Parole chiave: revocatoria – termini d’uso – ritardo pagamenti – prassi CASO La Corte d’Appello di Perugia, ribaltando la sentenza di...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 24 Gennaio 2023
Tribunale di Bologna, 21 ottobre 2022 Massima: “In ordine all’ampiezza dell’esenzione da revocatoria degli atti esecutivi del piano attestato, l’affidamento dei terzi contraenti non pare possa essere tutelato oltre i limiti dell’evidenza, seppure sopravvenuta, dell’inidoneità del piano stesso al risanamento prospettato. Seppure possa ammettersi che nella valutazione ex ante il piano si presentasse come veritiero e fattibile e sia stato ragionevolmente attestato come tale, l’esenzione non può “coprire” gli atti esecutivi compiuti in un momento in cui si sia già evidenziata l’inidoneità al superamento della crisi”. Disposizioni applicate: art. 67, co. 3, lett. d), l.fall. – art. 67, co. 2, l.fall. Parole chiave: revocatoria – pagamenti – piano attestato – attestazione CASO Il Tribunale di Bologna è stato chiamato a...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Ludovica Carrioli, Avvocato
- 28 Giugno 2022
Tribunale di Siracusa, 12 maggio 2022 Massima: “La mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla banca, infatti, comporta unicamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti medesimi si assume siano rappresentate, con la conseguenza che le predette clausole non possono essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto. Non esclude, però, l’esistenza stessa del rapporto contrattuale (la cui prova è questione affatto distinta da quella riguardante l’opponibilità delle clausole) talché, ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda,...
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