Diritto e procedimento di famiglia
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 18 Febbraio 2025
Cass. Civ. Sez. I, ordinanza del 3 febbraio 2025 n. 2549 Consenso ai trattamenti sanitari del minore (art. 3 comma V legge n. 219/2017) Massima. “Nel contrasto tra l’opinione dei genitori e quella dei medici, il giudice tutelare deve individuare il miglior interesse del minore, nella soluzione che secondo una determinata letteratura scientifica e i protocolli dalla struttura sanitaria scelta dai genitori garantisce meglio la salute del minore”. CASO La vicenda che ha avuto notevole risonanza riguarda il rifiuto di due genitori di sottoporre ad un intervento cardiaco, necessario per una grave malformazione congenita, il loro figlio di due anni. I genitori ponevano come condizione per la prestazione del consenso che fosse utilizzato per le trasfusioni esclusivamente sangue di donatori...
Continua a leggere...
Diritto e procedimento di famiglia
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 4 Febbraio 2025
Cassazione civile sez. I, ordinanza del 02 gennaio 2025, n.28 Doveri di assistenza morale e materiale dei conviventi di fatto-obbligazione naturale (Art. 2034 c.c.) Massima: “Anche nel periodo successivo alla cessazione della convivenza, l’assistenza materiale nei confronti dell’ex convivente può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c., ricorrendo gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza. In assenza di un obbligo giuridico, tale solidarietà indica la volontà e la consapevolezza di osservare un obbligo morale verso una persona con cui si è condivisa gran parte della vita”. CASO La vicenda trae origine dall’azione intentata dal figlio di una coppia di genitori che avevano avuto una lunga convivenza, finita nel 2006. Fin dalla fine della convivenza la...
Continua a leggere...
Diritto e procedimento di famiglia
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 21 Gennaio 2025
Cassazione civile sez. I, ordinanza del 09/12/2024, n.31552 Dichiarazione giudiziale di paternità – risarcibilità danno non patrimoniale (artt. 269- 2056-2059 c.c.) Massima: “Ai fini della quantificazione del danno risarcibile per la privazione del rapporto genitoriale a causa del mancato riconoscimento del figlio, non può presumersi che il pregiudizio sia limitato solo fino alla maggiore età del figlio, trattandosi di una condotta illecita che può incidere sullo sviluppo psicofisico del minore e avere conseguenze nell’età adulta. È irrilevante il non avere esperito l’azione di accertamento della paternità tempestivamente”. CASO Il figlio di quarant’anni agisce per far dichiarare la paternità del padre che alla nascita non l’aveva riconosciuto e l’aveva di fatto abbandonato. Il tribunale dichiara la paternità e dispone per il...
Continua a leggere...
Diritto e procedimento di famiglia
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 7 Gennaio 2025
Cassazione civile sez. I, ordinanza del 13/12/2024 n.32354 (art. 5, comma 6 L. n. 898 del 1970 - art. 438 c.c.) Massima: “L'assegno divorzile può essere giustificato da una esigenza strettamente assistenziale se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive. Se la finalità assistenziale assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge obbligato”. CASO In sede di giudizio divorzile il tribunale di Cagliari respinge la richiesta di assegno della moglie. Dal matrimonio erano nati tre...
Continua a leggere...
Diritto e procedimento di famiglia
di Giuseppina Vassallo, Avvocato
- 10 Dicembre 2024
Cassazione civile sez. I, ordinanza del 22/11/2024, n.30179 Mantenimento del maggiorenne – legittimazione attiva del genitore convivente (Art. 337 septies c.c.) Massima: “Il genitore convivente con i figli maggiorenni che si sono allontananti per motivi di studio ma che fanno ritorno periodicamente alla casa familiare legittimano il genitore a chiedere iure proprio il mantenimento per i figli all’altro genitore. Ciò che rileva è che tale abitazione rimanga un punto di riferimento per i figli e che il genitore sia la figura di riferimento per il loro corrente sostentamento e colui che provvede alle loro materiali esigenze. CASO Un padre agisce per la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento delle figlie maggiorenni che dopo aver conseguito la laurea, avevano intrapreso...
Continua a leggere...