Comunione – Condominio - Locazione
di Giacomo Pescatore
- 8 Novembre 2016
L’art. 1 del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119[1], ha introdotto nel novero delle garanzie reali la nuova figura del pegno mobiliare non possessorio, che può essere costituito dagli imprenditori iscritti nel registro delle imprese su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili, anche con riferimento ad una o più categorie merceologiche o ad un valore complessivo. A differenza della generale figura di pegno regolata dagli artt. 2786 e ss. c.c., che impone al debitore la consegna della cosa (o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa) al creditore[2], il nuovo istituto permette al...
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