Privacy
di Giacomo Conti
Sarah Ungaro
- 31 Ottobre 2017
Un possibile fattore di promozione della concorrenza ma con apposite misure tecniche e organizzative L’articolo 20 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) introduce il nuovo diritto alla portabilità dei dati. Il rilievo della novità risulta ancora maggiore se si considera che è di immediata applicazione, con la conseguenza che gli operatori economici ed ogni altro soggetto che tratta i dati personali devono adeguare la propria organizzazione aziendale al fine di garantire la possibilità agli interessati di richiedere ed ottenere la portabilità dei propri dati. La portabilità del dato è finalizzata, infatti, non solo a promuovere il controllo degli interessati sui propri dati personali, ma anche a favorire la circolazione, la copia o la trasmissione dei dati da un ambiente informatico...
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