Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 27 Febbraio 2024
Ai fini dell’identificazione delle rimesse solutorie o ripristinatorie e della rideterminazione del corretto saldo dare e avere nei rapporti bancari di c/c, occorre avere a riferimento il “saldo banca”, ossia la contabilità risultante dagli estratti conto predisposti dall’istituto bancario e periodicamente inviati al cliente, oppure il c.d. “saldo rettificato” o “ricalcolato”, che prevede la ricostruzione del dare/avere del conto corrente depurato dagli effetti determinati dalla presenza di eventuali clausole nulle? La Cassazione ha stabilito che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 20 Febbraio 2024
L’estratto conto è un prospetto contabile dal quale risultano tutte le operazioni attive e passive poste in essere in un determinato periodo. Dal predetto prospetto si evince la natura delle operazioni, gli interessi, le spese, le commissioni ed infine il saldo attivo e passivo finale. Tale (pur fondamentale) documento conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (Cass. n. 2435/2020; Cass. n. 5887/2021; Cass. n. 1538/2022; Cass. n. 10140/2022;...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 13 Febbraio 2024
A norma dell'art. 1957 c.c., il termine di decadenza per l’azione del creditore nei confronti del fideiussore è fissato in 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione garantita ovvero 2 mesi se «il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale». La recente Cass. n. 2607/2024 ha confermato che la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. n....
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 6 Febbraio 2024
L’apertura di credito è il contratto con cui la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute. Quando l’apertura di credito (per cassa) è in conto corrente, come normalmente avviene, il cliente può, nel corso dell’esecuzione del contratto, utilizzare più volte il credito accordatogli e può con successivi versamenti totali o parziali ripristinare la disponibilità (art. 1843 c.c.), attingendo al credito reintegrato: c.d. rotatività del fido. Nella fattispecie, la banca accreditante è tenuta a mantenere integro il fido. Resta inteso che, nell’ambito dell’apertura di credito in c/c, i versamenti...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 30 Gennaio 2024
L’apertura di credito è il contratto col quale la banca (accreditante) si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte (accreditato) una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato (art. 1842 c.c.), con facoltà dell’accreditato di utilizzare tale somma secondo le modalità convenute. L’apertura di credito - che costituisce la più diffusa operazione bancaria attiva - è da taluno considerata il prototipo dei negozi di credito puro, essendo il credito (nella fattispecie la messa a disposizione di una somma di denaro) l’oggetto del contratto (G. Molle). In particolare, l’oggetto dell’apertura di non è il godimento di una somma ma il godimento di una disponibilità (G. Ferri; G. Molle. Per la giurisprudenza, Cass. n. 69/1967: la...
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