Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 25 Settembre 2018
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è dibattuto a chi spetti l’onere di avviare il procedimento di mediazione. Secondo un primo indirizzo, anche di legittimità, tale onere grava, a pena di improcedibilità, sul debitore opponente, avendo questi l’interesse all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione; la soluzione contraria, è sostenuto, sarebbe irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice (Cass. n. 24629/2015; Trib. Torre Annunziata 5.12.2017; Trib. Termini Imerese 15.11.2017; Trib. Torino 4.10.2017; Trib. Verona 28.9.2017, 2018, 1, I, 328; Trib. Ravenna 12.9.2017; Trib. Bologna 19.7.2017). Secondo un diverso orientamento, l'onere di introduzione della mediazione grava invece sul creditore opposto (che, dopo l’opposizione, ha ripreso la sua posizione di attore sostanziale), poichè...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 18 Settembre 2018
La mediazione è l’attività svolta da un professionista con requisiti di terzietà, finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La mediazione (d.lgs. n. 28/2010), rispetto ad alcune materie elencate nell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio dell'azione giudiziale. Tra le materie rispetto alla quali deve essere preliminarmente esperito - con l'assistenza dell'avvocato - il procedimento di mediazione, anche con modalità telematiche, ci sono i "contratti assicurativi, bancari e finanziari" (l'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 prevede espressamente che anche il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale). L’improcedibilità...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 10 Settembre 2018
Alcuni autori e parte della giurisprudenza (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 11.1.2018, 13.2.2018; Trib. Treviso 12.6.2018 e 22.3.2018) sollevano significativi dubbi riguardo alle concrete possibilità di verificare l'usurarietà degli interessi moratori al momento della pattuizione del mutuo (il solo rilevante ex lege ai fini dell'usura), per l'impossibilità di procedere alla determinazione di un tasso effettivo che tenga conto degli interessi di mora. Come risaputo, è possibile determinare il tasso effettivo di una operazione di finanziamento esclusivamente quando sono note e conosciute ex ante tutte le variabili della formula di matematica finanziaria, ossia il capitale, il tasso di interesse e il tempo (la durata dell'operazione di finanziamento). Relativamente agli interessi corrispettivi, al momento (genetico) della stipula del finanziamento, è possibile determinare...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 28 Agosto 2018
Riguardo al secondo comma dell'art. 1815 ("Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"), è discusso se, oltre agli "interessi" usurari, debbano essere restituiti anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito. In particolare, è dibattuto se il riferimento agli “interessi” contenuto nell’art. 1815, comma 2, c.c., debba essere inteso come comprensivo anche di tutti gli oneri, escluse imposte e tasse (interpretazione estensiva), o se invece la nullità sia limitata alla clausola che stabilisce gli interessi, con salvezza per voci diverse dagli interessi stessi. A favore della tesi più rigorosa (sostanziale gratuità del mutuo, v., ad es., Trib. Massa 11.10.2017) si pongono le seguenti ragioni: a)...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 31 Luglio 2018
Nei mutui, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata tali modalità concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia. Gli interessi che compongono la rata di mutuo dunque non mutano la loro natura se conglobati in rate unitarie, aventi la sola funzione di consentire di dilazionare...
Continua a leggere...