Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 22 Gennaio 2019
Il correntista attore deve produrre in giudizio, unitamente agli estratti conto, il contratto di cui sono contestate le pattuizioni. Ma se è dedotto che non è stato stipulato alcun contratto scritto, l'onere di produzione del contratto di finanziamento grava sulla banca, che ha percepito interessi ultralegali (cfr. art. 1284, comma 3, c.c.), commissioni, spese e simili; in altri termini, il correntista assume l'inadempimento della banca (mancanza del contratto in forma scritta), che è dunque onerata dell'obbligo di provare il proprio adempimento producendo copia del contratto scritto. In tale senso si è pronunciata parte della giurispruenza di merito: - deve escludersi che gli interessi convenzionali siano mai stati nella specie concordati per iscritto fra le parti, in presenza di specifica contestazione...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 15 Gennaio 2019
L'art. 58, comma 2, TUB ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, appunto, in blocco, per quanto tale ulteriore attività sia prevista nelle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia. La giurisprudenza ha affermato che, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 8 Gennaio 2019
L'allegata decisione (Trib. Sulmona 28.11.2018) si segnala perché ammette la possibilità che l'omessa produzione dei decreti trimestrali possa essere sopperita dal giudice. Pur nella consapevolezza dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale (maggioritario) secondo cui dalla natura di meri atti amministrativi dei decreti ministeriali dovrebbe discendere la non soggezione degli stessi al principio iura novit curia - come ricavabile dalle disposizioni degli artt. 1 preleggi e 113 c.p.c. (cfr. Cass. n. 8742/2001; Cass. n. 11706/2002) - nondimeno il Tribunale ritiene di discostarsi (condivisibilmente) da tale orientamento. In primo luogo, è evidenziata la particolare natura di fonti integratrici di norma penale in bianco (quale è quella dell’art. 644, 1° co., c.p.) dei decreti ministeriali in discorso, posto che sembra oltretutto illogico escludere l’applicazione...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 18 Dicembre 2018
L'allegata sentenza del Trib. Palermo del 6 dicembre 2018 (vedi), offre lo spunto per una rapida ricognizione di questioni al centro del contenzioso bancario e intorno alle quale la giurisprudenza pare aver raggiunto orientamenti abbastanza consolidati. Di seguito, alcuni estratti della decisione: - è rispettato il vincolo di forma del contratto di finanziamento predisposto dalla banca ove lo stesso sia redatto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente, con assorbimento dell'elemento strutturale della sottoscrizione da parte della società che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo appunto con l'apposizione della firma da parte del cliente sul modulo e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere più alcuna specifica funzione (v. Cass., SS.UU., n. 898/2018...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 11 Dicembre 2018
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta in diverse occasioni (da ultimo il 26 novembre 2018) per affermare il principio che l’applicazione di supplementi per l’uso di uno specifico strumento di pagamento costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali «non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti». Il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo di strumenti di pagamento è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno...
Continua a leggere...