Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 25 Giugno 2024
Costituisce ius receptum che il correntista, che agisce in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e/o per la ripetizione dalla banca dell’indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti sia della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l’onere di documentare l’andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (ex multis Cass. n. 7697/2023; Cass. n. 10025/2023; Cass. n. 12993/2023). L’estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 18 Giugno 2024
L’art. 119 TUB, rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela”, stabilisce (commi 1 e 2) che nei contratti di durata gli intermediari creditizi devono fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto (in relazione alle garanzie prestate e a quelle ricevute dall’intermediario, le comunicazioni periodiche contengono le informazioni rilevanti per lo svolgimento del rapporto di garanzia, ad es. l’ammontare dell’esposizione del debitore principale, cfr. Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, Sez. IV, § 3, Comunicazioni alla clientela). Il CICR indica il contenuto e...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 11 Giugno 2024
Come noto, il precetto dell’art. 1284, comma 3, c.c., a norma del quale «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche per relationem, a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. n. 12967/2018; Cass. n. 22179/2015; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 2072/2013). La Cassazione, infatti, ha spesso ribadito che il tasso di interesse può essere determinato per relationem, con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 4 Giugno 2024
La prevalente giurisprudenza, da ultimo Trib. Potenza 30.4.2024, si esprime in termini di assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, di scenari probabilistici e della teoria del worst case. Tale metodologia contempla nella base di calcolo il «peggior scenario possibile, consistente nell'elaborazione del caso ipotetico più svantaggioso per il cliente», ossia anche oneri eventuali e da inadempimento mai applicati o irrealizzabili (Trib. Milano 16.2.2017, 8.6.2017, 28.7.2017, 13.2.2018, 17.5.2018; Trib. Torino 13.9.2017 e 20.3.2018; Trib. Bologna 5.3.2018; Trib. Napoli Nord 26.4.2018; Trib. Lanciano 20.3.2018; Trib. Pavia 10.1.2019, App. Milano 23.4.2019; Trib. Asti 6.8.2019; Trib. Napoli 28.12.2020; Trib. Roma 1.6.2021; Trib. Firenze 20.4.2022; App. Venezia 1.6.2022 n. 1369). Tale approccio deriva dall'applicazione inappropriata di formule di calcolo (non...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 28 Maggio 2024
Si susseguono le decisioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui le società incaricate dalla cessionaria per il recupero dei crediti cartolarizzati non devono essere necessariamente iscritte all’Albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB). Una recente ordinanza della Cassazione del 18 marzo 2024 n. 7243, Sez. III, est. Fanticini, ha infatti stabilito che «dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB). In conclusione, con specifico riferimento all’eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la special servicer – rappresentante sostanziale...
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