Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 21 Aprile 2020
La rata rappresenta la quota di debito che il debitore è tenuto a restituire al creditore a scadenze periodiche prestabilite. L’importo della rata è abitualmente costituito da due elementi: una prima quota finalizzata a rimborsare parzialmente il debito contratto (quota di capitale), tale per cui la somma delle singole quote corrisponda esattamente all’ammontare totale del debito; una seconda quota che costituisce il pagamento degli interessi per l’arco temporale di riferimento (quota di interessi). L’ammortamento rappresenta il programma di restituzione nel tempo di un debito, sul quale gravano oneri finanziari, fino alla sua graduale estinzione. L’ammortamento del mutuo è appunto il metodo che consente al debitore di corrispondere, alle varie scadenze prestabilite in contratto, gli importi in conto capitale e interessi...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 15 Aprile 2020
L’art. 118 TUB fissa condizioni e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica unilaterale in peius (da parte della banca) delle condizioni economiche e regolamentali del contratto (c.d. ius variandi). L’istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare, mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari conclusi da banche e intermediari finanziari. Il suo scopo è sostanzialmente di conservare l’equilibrio tra le singole prestazioni contrattuali, passando attraverso il mantenimento dell’equilibrio sinallagmatico dell’intero complesso delle prestazioni contrattuali, tipologicamente simili, effettuate dall’imprenditore nei confronti di un numero indefinito di controparti (Collegio di...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 7 Aprile 2020
Secondo un orientamento della giurisprudenza di merito, l’interruzione della prescrizione del credito estende i suoi effetti anche alla garanzia autonoma prestata in forza del combinato disposto degli artt. 1310, 2943 e 2945 c.c., essendo da escludersi che la garanzia autonoma, in quanto obbligazione indipendente e non accessoria, non sia solidale rispetto al credito garantito. La garanzia autonoma, come noto, si caratterizza per l’assenza dell’accessorietà tipica della fideiussione: ciò comporta l'impossibilità per il garante di opporre al beneficiario eccezioni attinenti al rapporto garantito; la causa concreta della garanzia autonoma è, infatti, proprio quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione dell’obbligazione principale. Da tali caratteristiche non può automaticamente discendere la natura non solidale...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 31 Marzo 2020
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 56 prevede che le imprese, come definite al comma 5 – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – possono avvalersi dietro comunicazione di alcune misure di sostegno finanziario. Tra le suddette misure, il comma 2 dell’art. 56 prevede che: lett. a) “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 24 Marzo 2020
Di recente è stato sostenuto che nell'ammortamento francese l’intermediario creditizio, nel predisporre il contratto di mutuo, di regola indica il tasso nominale, la data di inizio e scadenza del finanziamento, l’importo e la periodicità delle rate, allegando il piano di ammortamento, senza fornire alcuna indicazione riguardo al regime finanziario adottato (semplice o composto) e alle modalità di calcolo degli interessi: sul debito in scadenza oppure su tutto il debito residuo (in arg., con diversi approcci, Trib. Massa 13.11.2018, 7.2.2019 e 4.2.2020; Trib. Cremona 28.3.2019; Trib. Roma 29.6.2019). Tale circostanza è ritenuto configuri un vizio del consenso del mutuatario. Tale punto di vista è stato sottoposto a critica da Trib. Milano 26.3.2019, Trib. Roma 19.9.2019 (v. E-Legal del 24 settembre 2019),...
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