Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 22 Settembre 2020
La falsità o erroneità delle segnalazioni effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi può riguardare (schematizzando): la attribuzione dell’esposizione creditizia ad un soggetto diverso; la indicazione dell’esposizione creditizia per un importo diverso delle linee di credito accordate; la erronea classificazione della linea di credito concessa in relazione alla classificazione dei fidi secondo il livello di rischio; la imputazione al soggetto interessato di una posizione “a sofferenza”. Le prime tre ipotesi configurano sostanzialmente un comportamento dell’intermediario contrario ai doveri di diligenza nella segnalazione dei dati: la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere; la quarta ipotesi (appostazione a sofferenza) si traduce in una vera e propria contestazione...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 15 Settembre 2020
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato, in via di carattere generale, che la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 c.c.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, c.c.), ma tale presunzione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa (Cass. n. 11375/2019; Cass. n. 28839/2008; Cass. n. 4496/2010; Cass. n. 18777/2015). È stato pure chiarito che la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 8 Settembre 2020
La fideiussione si definisce “omnibus” quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca: con la fideiussione omnibus risultano, dunque, garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. L’art. 1938 c.c. stabilisce opportunamente che la fideiussione per obbligazione futura (quale è la fideiussione omnibus) debba sempre contenere la previsione dell’importo massimo garantito. Nella prassi bancaria, tale importo è sempre rapportato al totale degli affidamenti per rischi di credito concessi ad un soggetto con un criterio che tenga anche conto, in aggiunta al cumulo nominale delle linee di credito, di tutte le componenti di aggravamento del rischio di credito quali, a titolo esemplificativo: sconfinamenti...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 21 Luglio 2020
L’art. 1956 c.c. prevede che « il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione ». L’onere del creditore di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla evidente finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass. n. 7444/2017; Cass. n. 32774/2019). In altri termini, la previsione - norma imperativa attesa...
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Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 14 Luglio 2020
Di recente, una decisione del Trib. Pordenone del 24 aprile 2020 ha operato una esauriente ricognizione, di seguito sintetizzata, dello 'stato dell'arte' in materia di clausola floor (o 'pavimento'). Come noto, la clausola floor è un meccanismo di redditività minima dell’interesse corrispettivo; configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal soggetto finanziato (di regola mutuatario) non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione del tasso di interesse (variabile). Tale clausola ha una evidente funzione di salvaguardia della banca erogante, in quanto garantisce all’istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e di regola parametrato all’Euribor) risulti inferiore al valore del tasso assunto...
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