Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 12 Ottobre 2021
L’art. 118 TUB fissa obblighi e limiti precisi per l’esercizio della facoltà di modifica unilaterale in peius (da parte della banca) delle condizioni economiche e regolamentali dei contratti bancari (c.d. ius variandi), prevedendo che « nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo» (comma 1) e che « qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 5 Ottobre 2021
Le variabili di classificazione (stato del rapporto) delle segnalazioni alla Centrale dei rischi consentono di distinguere i rapporti oggetto di contestazione da quelli non contestati (la segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato, cfr. Istruzioni Bankitalia in tema di Centrale dei rischi, Cap. II, Sez. II, par. 1.5). Si considera “contestato” qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, etc.) per il quale sia stata adita un’Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy, Mediatore ex D.Lgs. n. 28/2010 o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela). L’esistenza della contestazione deve essere indicata (in Centrale dei rischi) a far tempo dalla rilevazione relativa alla data in cui l’intermediario riceve formale...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 28 Settembre 2021
Secondo il diffuso orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità, inaugurato da Cass. n. 11554/2017 (conf. Cass. n. 3875/2019; Cass. n. 14231/2019; Cass. n. 6975/2020; Cass. n. 24181/2020; Cass. n. 25158/2020), il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 TUB, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo (ad es. ex art. 210 c.p.c.). Tale impostazione è stata profondamente rimeditata (per non dire sconfessata) da Cass. n. 24641/2021 che, in esito ad uno stringente percorso argomentativo, ha enunciato il seguente (nuovo) principio di diritto « il diritto spettante al...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 21 Settembre 2021
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel rispetto dell’autonomia negoziale, che siano resi noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario. Le finalità della normativa sono, in sintesi, limitare il potere di mercato e l’autonomia contrattuale della banca (contraente forte) e incentivare la concorrenza tra gli intermediari creditizi. I principi ispiratori della c.d. “trasparenza bancaria” sono: a) semplificazione della documentazione messa a disposizione della clientela: ciò comporta semplificazione e snellimento dei contenuti e semplicità e chiarezza del linguaggio da adattare al livello di cultura finanziaria delle differenti fasce di clientela, anche in relazione al prodotto...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 14 Settembre 2021
Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità. Un aspetto caratterizzante le operazioni di cartolarizzazione è che le somme versate dai debitori ceduti sono destinate, in via esclusiva, ai portatori dei titoli, emessi per finanziare l’acquisto dei relativi crediti. Per garantire questo ultimo obiettivo, l’art. 3, comma 2, L. n. 190/1999 prevede che i crediti oggetto di cessione, pur divenendo formalmente di proprietà della società veicolo, non entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima, ma...
Continua a leggere...