Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 15 Marzo 2022
Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del credito risultante dal saldo passivo di un rapporto di conto corrente bancario, nonché di ripetizione dell’indebito relativamente agli interessi pagati in eccedenza rispetto al dovuto e la banca non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale, ambedue le parti hanno l’onere di dimostrare le rispettive pretese, in ossequio all’insegnamento della Cassazione, secondo cui « qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese » (Cass. n. 9201/2015; conf. Cass. n. 500/2017; Cass....
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 8 Marzo 2022
L’art. 6 della Delibera CICR 9 febbraio 2000 stabilisce che i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della Delibera stessa devono indicare la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato (TAN); nei casi in cui sia prevista una capitalizzazione infrannuale, deve essere inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione (TAE). Il rispetto della previsione normativa è assicurato verificando se la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori sia avvenuta secondo le medesime modalità, e quindi se il TAE creditore sia maggiore del TAN creditore (come sempre avviene nel TAE debitore rispetto al TAN degli interessi passivi)....
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 1 Marzo 2022
Le operazioni di “cartolarizzazione” dei crediti realizzate ai sensi degli artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) e dell'art. 58 TUB (Cessione di rapporti giuridici) prevedono la cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità. Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie complesse, caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati per costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli obbligazionari che poi vengono collocati nel mercato dei capitali. La legge sulla cartolarizzazione dei crediti (art. 4, L. n. 130/1999) prevede: a) che...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 22 Febbraio 2022
Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è un sistema informativo “di matrice pubblica” (Trib. Torino 9.2.2018) sull’indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari, che persegue interessi pubblicistici di contenimento dei rischi bancari (Cass. n. 25512/2017; Cass. n. 21428/2008). È finalizzato a fornire agli intermediari partecipanti un’informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l’analisi e la gestione del rischio di credito. I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato, sono coperti dal segreto d’ufficio (art. 7 TUB) e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Possono accedere a tali dati: i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni (e altri...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 15 Febbraio 2022
Come noto, la fideiussione è una garanzia personale diffusamente utilizzata nell’operatività bancaria. L’art. 1956 c.c. prevede che «il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione». Ai fini dell’applicazione dell’art. 1956 c.c. devono dunque ricorrere due requisiti: a) il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, o il mancato esercizio dei poteri di autotutela contrattuale che avrebbero evitato l’aggravio del dissesto, contenendo...
Continua a leggere...