Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 25 Marzo 2025
La Cassazione, con l’ordinanza n. 28320 del 4 novembre 2024, ha chiarito i presupposti dell'azione risarcitoria contro gli istituti di credito per concessione abusiva di credito a soggetti in stato di crisi o insolvenza. Ai sensi dell’art. 218 L. Fall. (ratione temporis vigente), costituisce reato, nonché illecito civile, la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e, in generale, degli imprenditori che esercitano attività commerciale, i quali, anche al di fuori dei casi di bancarotta, ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza. In tal caso, il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti della banca, qualora la posizione di quest’ultima, in qualità di terzo responsabile solidale, sia configurata come corresponsabile...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 18 Marzo 2025
Come è noto, le operazioni di cartolarizzazione dei crediti consistono, in estrema sintesi, nella cessione pro-soluto di crediti, generalmente deteriorati, da parte di un originator (ad es., una banca) a una società veicolo (SPV - Special Purpose Vehicle), che finanzia l’acquisto emettendo titoli obbligazionari negoziabili sui mercati. Tali operazioni sono disciplinate dalla L. n. 130/1999 e mirano a trasformare crediti illiquidi in strumenti finanziari, consentendo agli originator di ridurre il rischio di credito e migliorare la liquidità. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, l'art. 58, comma 2, TUB, richiamato dall'art. 4, comma 1, L. n. 130/1999, stabilisce che «La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»....
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 11 Marzo 2025
L'art. 40-bis del Testo Unico Bancario stabilisce che l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da un contratto di mutuo, anche in caso di accollo a seguito di frazionamento, si estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione garantita. Tale estinzione avviene in deroga agli articoli 2878 e 2847 del codice civile, e si applica anche quando l'ipoteca è annotata su titoli cambiari. Il creditore, dopo l'estinzione del debito, è obbligato a rilasciare al debitore una quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere una comunicazione al conservatore dei registri immobiliari entro 30 giorni dalla stessa data. Questa procedura non comporta alcun onere per il debitore, ed è regolata secondo le modalità stabilite dall'Agenzia del territorio. Se il creditore...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 4 Marzo 2025
Si segnala una interessante decisione della Corte di Giustizia europea del 13 febbraio 2025, causa C‑472/23, avente ad oggetto una controversia tra la Lexitor sp. z o.o., cessionaria dei diritti di un consumatore, e la banca A.B.S.A., relativamente alla richiesta di rimborso delle somme pagate a titolo di interessi, spese e commissioni. La sentenza oggetto della pronuncia pregiudiziale riguarda l'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE, con particolare riferimento agli obblighi informativi previsti per i contratti di credito ai consumatori (art. 10, par. 2, lett. g) e k)) e alle sanzioni applicabili in caso di violazione di tali obblighi (art. 23). 1.Obbligo di informazione e trasparenza del TAEG (Art. 10, par. 2, lett. g) Uno dei principali quesiti sottoposto alla Corte...
Continua a leggere...
Diritto Bancario
di Fabio Fiorucci, Avvocato
- 25 Febbraio 2025
La fideiussione si definisce omnibus quando garantisce tutte le obbligazioni già assunte o da assumersi in futuro da un debitore principale nei confronti della banca. Con la fideiussione omnibus risultano, dunque, garantite tutte le obbligazioni, presenti e future, derivanti da operazioni bancarie di qualunque natura. La fideiussione omnibus e la fideiussione specifica tutelano interessi economico-individuali differenti: la prima è funzionale a garantire tutte le obbligazioni, anche future, contratte dal debitore principale nei confronti dell’istituto di credito; la seconda è finalizzata a garantire singole e specifiche obbligazioni del cliente verso la banca. La fideiussione omnibus possiede una causa distinta rispetto a quella propria della fideiussione specifica, in ragione della rilevanza dell’attività di concessione di finanziamenti – svolta in via professionale e...
Continua a leggere...