Nuove tecnologie e Studio digitale
di Elena Bassoli
- 27 Novembre 2018
Il processo decisionale automatizzato è disciplinato dall’art. 22 del Regolamento EU/2016/679 che prevede che l’interessato abbia il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, quali il rifiuto automatico di una domanda di credito online o pratiche di assunzione (o licenziamento) elettronica senza interventi umani. Anzitutto occorre intendersi su cosa sia un processo decisionale automatizzato: si tratta di una decisione assunta da un algoritmo, senza intervento umano. Tale trattamento comprende la «profilazione», che consiste in una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta aspetti personali concernenti una persona fisica, in particolare al fine...
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