Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara
- 1 Aprile 2025
Trib. Ferrara, 20 dicembre 2024 – G.D. Ghedini Parole chiave Concordato minore – procedimento unitario –finanza esterna – liquidazione de patrimonio. Massima: “È inammissibile l’omologa della proposta di concordato minore liquidatorio che preveda di soddisfare, in misura parziale, i creditori concorsuali esclusivamente a mezzo di finanza esterna, senza che sia prevista la liquidazione del patrimonio del debitore non incapiente”. Riferimenti normativi Artt. –74 CCII – 77 CCII – 78 CCII – 2740 c.c. CASO E QUESTIONI RILEVANTI Il decreto emesso dal Tribunale di Ferrara offre alcune interessanti riflessioni sui requisiti di ammissibilità del concordato minore non in continuità con apporto di risorse esterne. Il caso trae origine dal ricorso per procedimento unitario con cui due fratelli hanno chiesto l’omologa della...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara
- 14 Gennaio 2025
Trib. Verona, 18 dicembre 2024 - Pres. Lanni, Est. Pagliuca Parole chiave Creditore postergato – liquidazione giudiziale – impresa minore – liquidazione controllata – esigibilità del credito. Massima: “Il creditore postergato è legittimato a esercitare l’azione per l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata, posto che l’ordine di pagamento in una procedura concorsuale individuale o collettiva non assume rilevanza giuridica ai fini della legittimazione attiva del creditore. A conferma di ciò, l’art. 37, c. 2 CCII, specularmente a quanto già previsto dall’art. 6 L.F., richiede unicamente la qualità di creditore senza operare distinzioni circa la natura del credito vantato”. Riferimenti normativi Artt. 2467 c.c. – 37 co. 2 CCII - 2 co. 1 lett. d CCII – 268 co....
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara
- 15 Ottobre 2024
Trib. Verona, 19 agosto 2024 - Pres. Attanasio, Est. Lanni Parole chiave Sovraindebitamento – principio economicità – compenso del non professionista – contratto di prestazione d’opera intellettuale. Massima: “Le procedure di sovraindebitamento sono ispirate ad un principio di economicità che risponde all’ esigenza di non ridurre in modo sensibile, attraverso contratti d’opera intellettuale strumentali all’apertura della procedura, l’attivo destinato ai creditori. Questo principio è un parametro da considerarsi necessariamente al fine di valutare l’adeguatezza del compenso per prestazioni intellettuali prodromiche alla presentazione dell’istanza di nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento”. Riferimenti normativi Art. 273 CCII - 2233 co. 2 c.c. CASO E QUESTIONI La pronuncia in esame risulta di particolare interesse perché ci impone di soffermare l’attenzione sulla portata...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara
- 18 Giugno 2024
Trib. Ferrara, 21 febbraio 2024 – G.D. Ghedini Parole chiave Concordato minore – artigiano – valore di liquidazione – debiti erariali. Massima: “Al fine di valutare la convenienza (intesa quale non deteriorità) della proposta di concordato minore rispetto alle alternative liquidatorie, devono essere fornite al Giudice anche le proiezioni circa la possibilità per il debitore di proseguire la propria attività (autorizzato dal Giudice) coprendo i costi correnti ed assicurando un ricavo netto. La liquidazione controllata deve essere presa in considerazione tra le ipotesi liquidatorie dal gestore della crisi”. Riferimenti normativi Art. 80 CCII – 545 c.p.c. CASO E QUESTIONI RILEVANTI Il decreto in esame trae origine dal ricorso di un piccolo artigiano per l’ammissione al concordato minore. La posizione debitoria...
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Procedure concorsuali e Diritto fallimentare
di Chiara Zamboni, Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara
- 3 Aprile 2024
Trib. Ferrara, 20 febbraio 2024 – Est. Ghedini Parole chiave Esdebitazione – istanza – fallimento – diritto transitorio. Massima: “All’istanza di esdebitazione presentata dopo l’entrata in vigore del nuovo CCII, in relazione ad un fallimento disciplinato dalla L.F., deve essere applicata la normativa vigente al momento in cui il Giudice verifica l’esistenza dei presupposti perché possa svilupparsi l’effetto esdebitatorio invocato. Quale conseguenza, l’esdebitazione può essere richiesta anche senza che la procedura liquidatoria abbia consentito la soddisfazione di alcun credito concorsuale”. Riferimenti normativi Art. 142 L.F. – art. 143. L.F. – art. 278 CCII – art. 279 CCII – art. 280 CCII – art. 281 CCII. CASO E QUESTIONI RILEVANTI Il decreto in commento si inserisce in un interessante filone di...
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