Esecuzione forzata
di Cecilia Vantaggiato
- 23 Ottobre 2018
La Suprema Corte, con ordinanza n. 8598 del 6 aprile 2018, ha riconosciuto la competenza in capo al giudice previamente adito con rito sommario speciale in ragione dell’electio operata dal ricorrente a favore del foro del consumatore-cliente. Il rapporto tra il foro speciale previsto nell’art. 14 d.lgs 150/11 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto trattasi di competenza esclusiva. L’avvocato S.A.M adiva il Tribunale di Civitavecchia con ricorso ex art 702 bis c.p.c. per ottenere la condanna del proprio cliente al pagamento degli onorari maturati per lo svolgimento dell’attività professionale prestata avanti al Tribunale...
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