Responsabilità civile
di Alessandra Sorrentino, Avvocato
- 24 Maggio 2022
Cass. civ., Sez. VI - 3, ord. 02.02.2022, n. 3150– Pres. Amendola – Rel. Rossetti Trasporti – Contratto di viaggio turistico – Pacchetto turistico “tutto compreso” – Definizioni e responsabilità dell’intermediario e dell’organizzatore – Conoscenza da parte dell’intermediario della non affidabilità dell’organizzatore – Onere probatorio. (art. 43 d. lgs 79/2011, art. 1176 c.c.) Massima: "L'intermediario di viaggi (o "agenzia di viaggi") risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore, quali, ad esempio, scegliere con oculatezza l'organizzatore, trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L'intermediario, invece, non è responsabile degli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non...
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Responsabilità civile
di Alessandra Sorrentino, Avvocato
- 20 Aprile 2022
Cass. civ., Sez. III, ord. 29.12.2021 n. 41933 – Pres. Sestini – Rel. Cirillo Risarcimento del danno – Morte del danneggiato sopravvenuta nel corso del giudizio – Liquidazione del danno biologico – Criterio di proporzionalità – Durata effettiva della vita – Criteri equitativi. [1] Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, l’ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità...
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Obbligazioni e contratti
di Alessandra Sorrentino, Avvocato
- 22 Marzo 2022
Cass. civ., Sez.VI, ord. 23.09.2021 n. 25849 – Pres. Amendola – Rel. Cricenti Contratto di assicurazione – Interpretazione del contratto – Clausole ambigue – Dubbio interpretativo – Interpretatio contra stipulatorem. (artt. 1362 c.c., 1370 c.c., 1917 c.c.) [1] Nell’interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettura, senza prima ricorrere all’ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss. e, in particolare, a quello dell’interpretazione contro il predisponente, di cui all’art. 1370 c.c.; tale articolo ha una precisa ragione: se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza...
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Responsabilità civile
di Alessandra Sorrentino, Avvocato
- 8 Febbraio 2022
Cass. civ., Sez. III, sent. 09.11.2021 n. 32657– Pres. Travaglino – Rel. Scoditti Responsabilità professionale – Danno non patrimoniale – Causalità materiale – Causalità giuridica – Neutralizzazione e riduzione – Concausa di lesione – Concausa di menomazione. Massina: "in tema di responsabilità medica non si può stabilire l’esclusiva responsabilità della struttura ospedaliera, con il conseguente obbligo in capo a quest’ultima di risarcire per intero i danni riportati dalla vittima, senza tenere distinte le ipotesi in cui un tempestivo intervento avrebbe evitato il danno subìto dalla vittima oppure lo avrebbe semplicemente ridotto. Il giudizio di fatto deve avere un termine esclusivo (neutralizzazione o riduzione delle conseguenze della patologia pregressa) e deve collegarvi il conforme effetto giuridico". CASO I genitori di un...
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Responsabilità civile
di Alessandra Sorrentino, Avvocato
- 30 Novembre 2021
Cass. civ., Sez. II, ord. 09.07.2021 n. 19569 – Pres. San Giorgio – Rel. Tedesco Contratto in genere – Risoluzione del contratto per inadempimento – Contrapposte domande di risoluzione – Gravità dell’inadempimento – Pronuncia di impossibilità di esecuzione del contratto (artt. 1453 c.c., 1455 c.c., 1458 c.c., 2033 c.c.) [1] Gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione si verificano sia in caso di risoluzione per inadempimento del promittente venditore, sia in caso di risoluzione per inadempimento del promissario, in quanto conseguenti al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite e si verificano indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento. [2] La risoluzione comporta l’insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell’obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi...
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