Esecuzione forzata
di Alberto Tedoldi
Cecilia Vantaggiato
- 14 Luglio 2020
Cass., Sez. III civ., Sent. 12-06-2020, n. 11291 – Pres. Vivaldi – Rel. D’Arrigo In tema di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale – ai sensi rispettivamente dell’art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 c.p.c., comma 1 – il giudice dell’esecuzione fissa davanti a sé l’udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all’opposto, non è soggetto a comunicazione a cura della cancelleria al ricorrente. Pertanto, il ricorrente che, non attivandosi per prendere cognizione dell’esito del proprio ricorso, lasci scadere il termine perentorio fissato con tale decreto incorre nella declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta. CASO La Curatela del fallimento (omissis) s.r.l. proponeva opposizione agli...
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