Attribuzioni di denaro tra conviventi: non rimborsabili se riconducibili a esigenze familiari e proporzionate alla capacità reddituale delle parti
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione civile sez. VI, 01/07/2021, n.18721
Obbligazioni naturali – irripetibilità – indebito arricchimento
(art. 2034 c.c. – art. 2041 c.c.)
Nell’ambito di una convivenza di fatto, il pagamento di una somma per la ristrutturazione dell’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’ex convivente, si configura come adempimento di un’obbligazione naturale quando la prestazione è contenuta nei limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni sociali e patrimoniali di chi ha effettuato il pagamento. In tal caso dette somme non sono rimborsabili alla cessazione della convivenza.
Caso
Il tribunale di Udine aveva accolto la domanda di un uomo volta a ottenere la condanna al pagamento di Euro 92.000, corrispondente a quanto pagato per l’esecuzione di lavori e opere nell’immobile di proprietà della convenuta, ex compagna convivente.
Secondo i giudici, gli esborsi effettuati non potevano essere ricondotti alla solidarietà conseguente alla convivenza, durata solo quattro anni, anche in considerazione delle ulteriori spese sostenute per la mantenere la famiglia, dell’esclusivo vantaggio per la proprietaria dell’immobile e dell’oggettiva consistenza della somma impiegata rispetto al reddito dell’attore e al suo complessivo patrimonio.
La Corte d’appello dava ragione alla donna, ritenendo che l’ex convivente avesse dato il consenso al verificarsi dello squilibrio patrimoniale, poiché aveva partecipato attivamente ai lavori di ristrutturazione, scegliendo in modo autonomo gli impianti e i costosi arredi (spesso anche in disaccordo con la compagna) da utilizzare nella casa della convenuta destinata a residenza familiare.
Pertanto la Corte qualificava le prestazioni effettuate dal convenuto come obbligazioni naturali, che trovano giustificazione nei doveri di carattere morale e civile di solidarietà e di reciproca assistenza nei confronti della partner e della figlia, e rientranti nei limiti di proporzionalità e di adeguatezza rispetto ai mezzi di cui l’adempiente disponeva (reddito e patrimonio immobiliare e mobiliare risultato di 500.000,00 Euro).
L’uomo ricorre in Cassazione sostenendo l’esistenza di un indebito arricchimento dell’ex compagna ai sensi dell’art. 2041 c.c..
Soluzione e percorso interpretativo seguito dalla Cassazione
La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, i quali hanno correttamente concluso che l’importo delle operazioni effettuate dovesse essere ricondotto all’adempimento di un dovere morale e sociale, così da rientrare nella previsione di irripetibilità di cui all’art. 2034 c.c..
La sentenza richiama l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente può essere qualificata come adempimento di un’obbligazione naturale quando la prestazione sia adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi effettua la spesa (Cass. Civ. n. 14732/2018; Cass. Civ. n. 11303/2020).
Non è possibile richiamare l’ingiusto arricchimento di un soggetto a danno dell’altro avvenuto senza giusta causa, qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale.
La Corte esprime chiaramente il principio secondo cui è possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente nei confronti dell’altro solo in presenza di prestazioni a vantaggio del primo non rientranti nel mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, il cui contenuto va rapportato alle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto.
Questioni
E’ ormai acquisito il principio secondo cui nel ménage familiare nelle famiglie di fatto si configura un dovere reciproco di assistenza e di contribuzione corrispondente a quello prescritto ai coniugi dall’articolo 143 c.c. Le prestazioni patrimoniali compiute nell’ambito della famiglia di fatto, assumono i caratteri della doverosità.
Le spese di vitto e alloggio, sostenute nell’ambito di unioni di fatto, in quanto obbligazioni naturali, non sono ripetibili.
Centro Studi Forense - Euroconference consiglia
7 Ottobre 2021 a 17:38
Ho letto il commento, molto interessante e attuale, ed anche la sentenza commentata. Ho notato che la sentenza si sofferma testualmente a considerare come elemento della valutazione “l’adempimento dei doveri morali e sociali da lui assunti nell’ambito della convivenza di fatto connotata dalla presenza di prole”, cosa che ho trovato significativa.