21 Maggio 2019

In attesa delle Sezioni Unite sul diritto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente

di Daniele Calcaterra, Avvocato Scarica in PDF

Cass. civ. Sez. I, Ord., 11/03/2019, n. 6972, Pres. Tirelli, Est. Lamorgese

Diritto soggettivo  – Refezione scolastica – Servizio mensa – Scuola dell’obbligo (artt. 2, 3, 30, c. 1, 32, 34, commi 1 e 2 Cost.)

[1] Sono rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione di massima di particolare importanza: se sia configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie, eventualmente quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui accertamento sia suscettibile di ottemperanza, di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica, alla luce della normativa di settore e dei principi costituzionali, in tema di diritto all’istruzione, all’educazione dei figli e all’autodeterminazione individuale, in relazione alle scelte alimentari (artt. 2, 3, 30, c. 1, 32, 34, commi 1 e 2).

CASO

[1] Alcuni genitori di alunni delle scuole comunali elementari e medie nel Comune Alfa citano in giudizio lo stesso Comune e il Ministero dell’Istruzione per fare accertare il loro diritto di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico (portato da casa o confezionato autonomamente) e, in particolare, di consumarlo all’interno dei locali adibiti a mensa scolastica e nell’orario destinato alla refezione; di ordinare al Ministero di impartire ai dirigenti scolastici le opportune disposizioni e al Comune di astenersi dal porre limiti e divieti ostativi all’esercizio del suddetto diritto di scelta.

Il Tribunale rigetta le domande, rilevando l’insussistenza di un diritto soggettivo come quello azionato, non essendo configurabile né un diritto alla prestazione del servizio mensa con modalità diverse da quelle previste dalla normativa vigente ovvero di un servizio alternativo interno alle scuole per coloro che intendono consumare il pasto domestico, né un diritto alla stessa istituzione del servizio mensa, essendo le famiglie libere di optare per il “modulo” (cd. tempo breve) oppure per il tempo pieno o prolungato che prevedono il servizio mensa e, in tal caso, essendo libere di prelevare (o fare uscire) i figli da scuola durante l’orario della mensa scolastica e di riaccompagnarli (o farli rientrare) per le attività pomeridiane, senza che sia configurabile una disparità di trattamento o una discriminazione tra gli alunni che hanno optato per il tempo pieno e prolungato e gli altri, trattandosi di una libera scelta dei genitori. Il tribunale esclude anche la violazione dei principi costituzionali di gratuità dell’istruzione inferiore (art. 34 Cost., co. 2), essendo previste tariffe ridotte e anche l’esonero dal pagamento del servizio mensa per le fasce reddituali più svantaggiate e, comunque, perché  il costo della mensa può essere evitato non usufruendo del servizio.

I genitori presentano appello che viene parzialmente accolto dalla Corte d’appello, la quale riconosce il diritto dei genitori di scegliere per i figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico da consumare nelle singole scuole e nell’orario destinato alla refezione, ma si astiene dal dettare le modalità pratiche per dare concreta attuazione alla sentenza, non potendo il suddetto diritto, a giudizio della Corte, risolversi nel consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il pasto domestico presso la mensa scolastica, statuizione che implicherebbe l’adozione di una serie di misure organizzative, anche in funzione degli aspetti igienico/sanitari, in relazione alla specifica situazione logistica dei singoli istituti interessati, che si tradurrebbero in valutazioni discrezionali riservate all’amministrazione ed esulanti dalla cognizione del giudice ordinario. Secondo la Corte, infatti, la nozione di istruzione non coincide con la sola attività di insegnamento, ma comprende anche il momento della formazione che si realizza mediante lo svolgimento di attività didattiche ed educative, tra le quali importante è il momento dell’erogazione del pasto, il quale rientra nel cd. “tempo scuola”; pertanto, il rimanere a scuola nell’orario del pasto (cd. “tempo mensa”) e condividerlo in comune tra gli alunni costituisce un diritto soggettivo perfetto perché inerente al diritto all’istruzione, desumibile dall’ordinamento costituzionale (art. 34 Cost.) e di settore.

Avverso questa sentenza propongono ricorso, in via principale, il Comune Alfa e, in via incidentale, il Ministero dell’istruzione.

SOLUZIONE

[1] La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, prospettando una questione di massima di particolare importanza nello stabilire se sia configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie, eventualmente quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui accertamento sia suscettibile di ottemperanza, di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica.

QUESTIONI

La questione consiste sostanzialmente nello stabilire se esista oppure no il diritto, ritenuto inviolabile, alla cd. autorefezione nell’orario e nei locali adibiti alla mensa scolastica, ancorato agli artt. 34 Cost (in tema di istruzione pubblica), 32 Cost. (interpretato come fonte di libertà nelle scelte alimentari), 35 Cost. (in tema di tutela dei genitori lavoratori) e 3 Cost.

Secondo una prima tesi (sostenuta dai genitori), l’istruzione pubblica inferiore è obbligatoria e gratuita e comprende il diritto di fruire delle attività scolastiche che si svolgono nel pomeriggio (nel caso in cui sia attivato il cd. tempo pieno e/o prolungato); in questo quadro, il cd. “tempo mensa” costituisce un momento importante di condivisione e socializzazione che rientra nell’orario scolastico annuale (cd. “tempo scuola”). Stando così le cose, si dovrebbe riconoscere anche il diritto degli alunni di portare cibi da casa e consumarli a scuola, senza costringerli a usufruire del servizio di mensa scolastica da essa erogato, il quale altrimenti da facoltativo, attivabile a domanda individuale, diventerebbe obbligatorio. L’effetto sarebbe di costringere gli alunni a rinunciare ai contenuti educativi dell’offerta formativa scolastica connessa all’opzione “tempo pieno” o “prolungato”, con violazione anche del principio di gratuità dell’istruzione inferiore. Secondo questa impostazione, il “tempo mensa” non coinciderebbe infatti con il servizio di mensa scolastica, al quale non potrebbe attribuirsi alcuna funzione pedagogica, diversamente dal “tempo scuola” cui sarebbe inerente invece la libertà alimentare individuale, non attuabile efficacemente se si costringessero i genitori a prelevare (o fare uscire) i figli da scuola durante l’orario della mensa scolastica e a riaccompagnarli a scuola nel pomeriggio.

Alla tesi sopra esposta se ne contrappone altra di segno contrario, sostenuta nel caso di specie dal Comune e dal Ministero, secondo cui non sarebbe configurabile un diritto soggettivo degli alunni che optano per il tempo pieno di portare e di consumare a scuola cibi propri, inteso come bene finale della vita – il cui eventuale accertamento non sarebbe suscettibile di ottemperanza sottraendosi al servizio mensa offerto dalla scuola. Il “tempo mensa” sarebbe cioè sottratto all’obbligo di frequenza scolastica e coinciderebbe esclusivamente con il servizio di refezione scolastica, la cui fruizione è espressione di una facoltà delle famiglie, rientrando nell’ampio margine di discrezionalità riservato alle istituzioni scolastiche determinare le modalità di fruizione dello stesso, nei limiti di compatibilità con le strutture e le risorse disponibili, senza possibilità di prevedere modalità di fruizione individuali e diverse rispetto a quelle offerte.

Ad avviso delle amministrazioni ricorrenti, l’accertamento richiesto andrebbe ad incidere direttamente e impropriamente sulle modalità di organizzazione del servizio di refezione scolastica, potendo comportare l’adozione di un sistema di refezione almeno in parte diverso da quello in essere. Si dovrebbe inoltre tenere conto che nel costo complessivo del servizio di refezione scolastica sono inclusi sia i costi diretti, come il corrispettivo pagato agli appaltatori del servizio, sia i costi indiretti rappresentati dagli oneri riflessi e aggiuntivi per l’organizzazione, la pulizia e la manutenzione dei locali, oltre a quelli per il personale adibito al servizio. In questa prospettiva il diritto degli utenti sarebbe configurabile piuttosto in termini di eguale e libero accesso al servizio di refezione scolastica, ovvero di partecipazione al procedimento amministrativo, al fine di influire sulle scelte organizzative rimesse alle istituzioni scolastiche nella loro autonomia.

Questi i temi in discussione e sui quali la S.C. ritiene opportuno l’intervento delle Sezioni Unite, trattandosi di questione di massima di particolare importanza lo stabilire se sia configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie, eventualmente quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui accertamento sia suscettibile di ottemperanza, di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell’orario destinato alla refezione scolastica, alla luce della normativa di settore e dei principi costituzionali, in tema di diritto all’istruzione, all’educazione dei figli e all’autodeterminazione individuale, in relazione alle scelte alimentari (artt. 2 e 3 Cost., art. 30 Cost., comma 1, art. 32 Cost., art. 34 Cost., co. 1 e 2).

In attesa che le Sezioni Unite si esprimano non rimane che seguire gli sviluppi di questa interessante vicenda, che negli ultimi anni in più occasioni si è presentata all’attenzione dei giudici, dando adito a un dibattito con una risonanza mediatica notevole, a dimostrazione delle rilevanza degli interessi in gioco.

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