Assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi e successiva istituzione di un terzo quale erede nel testamento: quid iuris?
di Corrado De Rosa, Notaio Scarica in PDFCass. civ. ,Sez. VI – 3, Ord., (ud. 27/06/2018) 15 ottobre 2018, n. 25635 – Pres. AMENDOLA – Rel. POSITANO
Assicurazione – Assicurazione sulla vita – Testamento – Revoca del beneficiario
(artt. 587, 1411, 1920, 1921 c.c.)
La nomina nel testamento di un terzo quale erede universale, di per sé sola, non prevale sulla designazione degli eredi legittimi quali beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita effettuata dal de cuius nel contratto di assicurazione. Al contrario, nel testamento è possibile che il testatore revochi espressamente la designazione dei beneficiari della polizza e nomini un nuovo beneficiario di quel contratto assicurativo: in tal caso il diritto alla riscossione del premio spetta al beneficiario nominato nel testamento.
CASO
L’attore aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, la compagnia assicurativa presso la quale il de cuius aveva stipulato un’assicurazione sulla vita, chiedendo al giudice di dichiarare il proprio diritto, quale erede universale, alle prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa stessa.
Si deve precisare che il de cuius aveva stipulato con la stessa compagnia assicurativa un contratto di assicurazione sulla vita nel quale venivano indicati quali beneficiari gli “eredi legittimi”; dopo il decesso, si apprendeva della stesura di un testamento olografo, nel quale l’attore veniva designato erede universale dell’assicurato, senza alcun riferimento all’esistenza dell’assicurazione sulla vita sottoscritta dalla de cuius.
Il Tribunale di Bolzano accoglieva le domande dell’attore condannando la compagnia al pagamento della somma: il giudice riteneva che l’attore, quale erede universale dell’assicurato, integrasse la qualità di un unico “erede legittimo” indicato nella polizza quale beneficiario.
La Compagnia impugnava la decisione del Tribunale rilevando che il diritto del beneficiario aveva natura contrattuale e non successoria e che l’istituzione dell’erede testamentario non attribuiva alla stesso il diritto alla corresponsione della somma, in quanto tale importo non rientrava nell’asse ereditario. La Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, rigettava l’appello proposto dalla compagnia assicurativa; avverso tale decisione la Compagnia ha proposto ricorso per Cassazione.
SOLUZIONE
La Suprema Corte con l’ordinanza in esame, correttamente smentisce le pronunce di merito.
Affermano i giudici che nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920 c.c., comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante. Tale diritto non può, quindi, essere oggetto delle (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.
Ulteriormente, la designazione dei beneficiari della polizza mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria (conforme Cass. Sez. 2 n. 26606 del 21/12/2016). Si tratta, piuttosto, di un criterio di determinazione per relationem dei beneficiari (“chi alla mia morte sarà designato dalla legge quale mio erede”).
Ricorda la Corte che, dopo la designazione del beneficiari, residua in capo all’assicurato un unico potere: quello di revocare la designazione del beneficiario (dall’art. 1921 c.c.).
Nella specie non si rinviene nel testamento alcuna revoca espressa.
Il tema principale è decidere se la nomina di un terzo quale erede testamentario comporti la revoca implicita della designazione dei beneficiari della polizza. La Corte esclude perentoriamente tale ipotesi di revoca implicita, richiamando un suo precedente: “Deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della (ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione” (Cass. Sez. 2 n. 26606 del 21/12/2016).
In altri termini, la Corte stabilisce, in linea con i suoi precedenti, che è certamente possibile in un testamento una revoca della designazione del beneficiario della polizza, e la nomina di un nuovo beneficiario. Afferma anche, però, che la semplice istituzione di un erede universale in un testamento successivo alla stipula del contratto assicurativo non può e non deve essere inteso come una revoca tacita, ben potendo il testatore desiderare di beneficiare con la polizza gli eredi legittimi (iure proprio) e con il testamento l’erede testamentario designato.
QUESTIONI
Il caso in esame affronta l’interessante materia dell’assicurazione sulla vita a favore di terzi, con particolare riguardo al profilo di disciplina della revoca (espressa o tacita) della designazione del beneficiario.
L’assicurazione sulla vita a favore del terzo si inquadra nello schema del contratto a favore del terzo, di cui agli artt. 1411 ss. c.c.: consegue che, per effetto della designazione contrattuale, il beneficiario acquista il diritto all’indennità assicurativa ipso iure, senza bisogno di accettazione. Si tratta di un acquisto iure proprio, in quanto, pacificamente, non si tratta di un diritto che cade in successione e che forma l’asse ereditario, ma un diritto che discende da un contratto e che viene erogato da un terzo (L. BUTTARO, voce Assicurazione sulla vita, in Enc. dir., III, Milano, 1958, 608 ss).
Secondo la dottrina, la clausola che designa il beneficiario post mortem costituisce un elemento “normale” ma non “essenziale” del contratto. In tale ottica, si osserva come “la designazione di uno o più beneficiari, salvo particolari strutture contrattuali incompatibili con la loro presenza, è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, perché, anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a se stesso la somma assicurata, in tutti gli altri una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può anche mancare, senza che il contratto ne soffra. Il diritto alla somma assicurata, in questi casi, farà parte del patrimonio del contraente ed, eventualmente, si trasferirà ai suoi eredi secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria” (A. DE GREGORIO-G. FANELLI-A. LA TORRE, Il contratto di assicurazione, Milano, 1987, p. 220).
Solo in questo caso il denaro ricadrebbe a far parte dell’asse ereditario, in assenza della designazione contrattuale di un beneficiario. Qualora il beneficiario sia invece indicato, anche per relationem, è questi il titolare del diritto verso la compagnia assicurativa.
La designazione del beneficiario (che potrà sempre rifiutare il vantaggio acquisito), se è contenuta nel contratto assicurativo è parte del contratto a favore del terzo stesso; se è successiva si tratta di un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua, in maniera specifica o generica, il destinatario della prestazione dell’assicuratore.
Stante il disposto di cui all’art. 1920, comma 2, c.c., la designazione del beneficiario può essere effettuata nell’ambito del contratto di assicurazione, oppure con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, oppure per testamento.
La norma prevede che la designazione sia valida anche quando il beneficiario sia non determinato ma determinabile, e cioè venga indicato per relationem, con formule che consentiranno l’individuazione del titolare del diritto dopo la morte del contraente. Un esempio su tutti potrebbe essere nominare quali beneficiari “i miei figli”: rilevano non quelli che erano tali alla stipula del contratto, ma quelli che tali saranno alla mia morte.
Spesso capita che il contraente utilizzi un richiamo agli “eredi legittimi” come nel caso in discussione, o ancora più genericamente agli “eredi”. Si deve ricordare che il richiamo generico alla categoria degli eredi (legittimi o testamentari) non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria: tale designazione concreta una mera indicazione del criterio per l’individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro i quali rivestono, al tempo della morte del contraente, la qualità di chiamati all’eredità, senza che rilevi la successiva accettazione o rinuncia da parte degli stessi(in tal senso anche Cass. 23 marzo 2006, n. 6531). La cassazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19210) ha recentemente affermato, per altro, che in caso il contratto veda come beneficiari gli eredi legittimi, e in assenza di una specifica e diversa indicazione nel contratto o nell’atto di designazione, il premio assicurativo dovrà essere ripartito tra gli eredi legittimi in proporzione alle quote loro spettanti per legge, e non in parti uguali.
Si deve ribadire che, anche quando la designazione sia contenuta nel testamento, l’acquisto del diritto non avviene iure ereditatis, ma sempre iure proprio: neppure per un istante logico la somma potrà ritenersi transitata nel patrimonio del contraente e, così, trasferita in via successoria.
L’atto di designazione, quali che siano le modalità con cui venga effettuato, si configura quale negozio inter vivos con effetti post mortem, essendo l’esecuzione della prestazione necessariamente differita al tempo della morte del contraente (parla di negozio “transmortem” A. PALAZZO, Le successioni, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica – P. Zatti, I, Milano, 1996, 68 ss.).
Un ultima riflessione merita la revoca della designazione: come previsto dall’art. 1411 c.c. l’atto di designazione può essere sempre revocato; in tal senso dispone espressamente anche l’art. 1921. Occorre precisare che in quest’ambito il potere di revoca sia più ampio di quello riconosciuto allo stipulante dall’art. 1411 c.c.: nell’assicurazione sulla vita, la revoca del beneficio può essere effettuata anche in seguito alla dichiarazione del beneficiario di volerne profittare (ex art. 1921 commi 1 e 2 solo la combinazione della rinuncia alla facoltà di revoca con la successiva adesione del terzo beneficiario può togliere definitivamente al contraente la possibilità di una valida modifica della sua volontà negoziale – A. FORMIGGINI, La revoca della designazione del beneficiario nell’assicurazione sulla vita, in Riv. dir. civ., 1968, II, 600).
Quanto alle forme della revoca, l’art. 1921 c.c. richiama espressamente le modalità richieste per la designazione del beneficiario: la revoca potrà essere contenuta in un atto scritto separato e comunicato all’assicuratore, oppure essere in un testamento; non deve però, necessariamente, essere esercitata nella stessa forma della precedente designazione.
Secondo l’opinione prevalente (ex multis N. GASPERONI, voce Assicurazione (assicurazione sulla vita), in Enc. giur., III, Roma, 1988, p. 13) la revoca può essere, oltre che espressa, anche implicita: si tratta di tutti i casi in cui siano posti in essere dal contraente una condotta incompatibile con la volontà di mantenere l’attribuzione in capo al beneficiario designato.
E’ stata ritenuta un’ipotesi di revoca implicita, ad esempio, la valida designazione di un nuovo beneficiario, naturalmente incompatibile con quella precedente e, pertanto, revocativa della stessa (S. VERNIZZI, La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita, in Tratt. dir. succ. e don., II, La successione testamentaria, diretto da G. Bonilini, Milano, 2009, p. 879).
Si deve quindi concludere, anzi tutto, che la disposizione testamentaria attributiva della somma assicurata in favore di un nuovo soggetto comporti la revoca (implicita) della precedente designazione effettuata nel contratto. Si verifica in tale ipotesi un duplice effetto: vi è una nuova designazione, incompatibile con la precedente, che è senz’altro revocata (si segnala che la volontà di attribuire “la piena proprietà di tutti i beni mobili, compreso denaro e titoli di qualsiasi tipo” è stata giudicata espressiva della volontà del testatore di revocare implicitamente, la precedente designazione – Trib. Palermo 22 gennaio 2003, in Resp. civ. prev., 2004, 823 ss., con nota di L. BUGIOLACCHI ).
La Cassazione nel caso in esame, condivisibilmente, fa un ulteriore passo avanti e precisa che il semplice testamento, successivo alla designazione contrattuale del beneficiario della polizza, contenente l’istituzione di un erede universale, non può essere considerato idoneo a revocare l’originaria designazione e a destinare pertanto il premio all’erede testamentario.
In altri termini, il de cuius, se avesse voluto non solo nominare erede l’attore, ma anche beneficiarlo della polizza assicurativa, avrebbe dovuto inserire nel suo testamento non solo la nomina ad erede, ma anche una ulteriore disposizione testamentaria che attribuisse all’erede la qualifica di beneficiario della polizza assicurativa.