In assenza dei verbali assembleari, ai fini dell’art. 88 TUIR, la natura di finanziamenti può essere provata anche dalle appostazioni bilancistiche e dalla nota integrativa
di Gian Luca Grossi - Studio Pirola Pennuto Zei & AssociatiMarcello Guerzoni - Studio Pirola Pennuto Zei & Associati Scarica in PDFParole chiave: finanziamenti soci – erogazioni in denaro – postergazione – sopravvenienze attive – qualificazione – valore probatorio – bilancio – nota integrativa;
Massima: “In tema di finanziamento soci in s.r.l., l’art. 2467 c.c. detta una regola di interpretazione (quella per cui sono finanziamenti le erogazioni effettuate dal socio in un momento di squilibrio patrimoniale della società) e una regola di giudizio (quella per cui i soci finanziatori sono postergati ai creditori estranei alla società nella restituzione di quanto erogato). Non vi è nella norma alcun riferimento a una forma legale imposta per detti finanziamenti. Ne consegue che, in tema di valutazione della qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, occorre applicare i criteri generali valevoli per il diritto societario. E quindi è necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell’esercizio, è data dall’esame delle risultanze del relativo bilancio. Invero il bilancio di esercizio è proprio il documento contabile fondamentale che la società è obbligata a redigere per dar conto dell’attività svolta nel relativo esercizio sociale; e gli amministratori, nel redigere il bilancio, si assumono la responsabilità della qualificazione che attribuiscono alle relative poste. Dunque, può affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società”.
Disposizioni applicate: art. 2423, 2427 e 2467 c.c.; art. 88 del D.P.R. n. 917/1986.
L’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione Tributaria Civile), in commento, ci consente di affrontare la tematica del finanziamento soci anche sotto il profilo fiscale (art. 88 D.P.R n. 917/1986, in breve TUIR).
Si parla, comunemente, di “finanziamenti soci”, per indicare quelle erogazioni effettuate dal socio in favore della società, a titolo di mutuo (quindi un vero a proprio debito della società nei confronti del socio-finanziatore, contabilmente rappresentato al passivo sotto la voce “debiti verso soci per finanziamenti”).
Com’è noto l’art. 2467 c.c. prevede la postergazione del rimborso per tutti quei finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La ratio della norma è riconducibile alla volontà del Legislatore interno di contrastare il diffuso fenomeno della “sottocapitalizzazione nominale”; prassi storicamente riconducibile, perlopiù, alle realtà imprenditoriali a ristretta compagine societaria ovvero a carattere familiare.
Di qui il motivo per il quale il Legislatore ha espressamente dettato tale disciplina in materia di S.r.l., mentre in materia di S.p.A. ha previsto espressamente un principio di postergazione solo nei finanziamenti infra-gruppo da parte della controllante ed in favore delle controllate (art. 2497 quinquies c.c.).
Ciò premesso, l’Ordinanza della Sezione Tributaria Civile della Cassazione, in esame, affronta il tema dei finanziamenti, come anticipato, in un’ottica anche di natura fiscale, in quanto l’art. 88 del TUIR nel dettare una disciplina relativa alla tassabilità delle così dette “sopravvenienze attive”, esclude le somme aventi natura di finanziamento erogate dai soci in favore della società “a fondo perduto o in conto capitale”. Infatti a mente della citata disposizione del TUIR “Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale … dai propri soci, né gli apporti effettuati da possessori di strumenti similari alle azioni” (cfr. art. 88 c.4 TUIR).
Nel caso di specie la Commissione Tributaria aveva annullato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata per presunto maggior reddito d’impresa; la pronuncia era confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale la quale rilevava in proposito come “le somme riprese a tassazione non potevano ritenersi contributi dei soci, ma dalle risultanze del bilancio e della nota integrativa erano qualificabili come finanziamento soci, come tale esonerato dall’imposizione ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 918/1986”.
L’Agenzia delle Entrate ricorreva pertanto in Cassazione deducendo l’erroneità della sentenza laddove, pur avendo dato atto della mancanza dei verbali assembleari relativi ai finanziamenti, avrebbe poi omesso di trarne le dovute conseguenze in tema di tassabilità, ritenendo per converso ad essi equipollenti il bilancio e la nota integrativa che invece, ad avviso dell’Agenzia ricorrente, “costituirebbero mere dichiarazioni di scienza cui non sarebbe possibile attribuire alcun valore probatorio”.
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, si è posta in continuità con quanto già espresso dalla Commissione Tributaria in primo e secondo grado, osservando che in tema di valutazione circa la natura di una erogazione da parte del socio in favore della società sia “necessario considerare che il criterio principale di qualificazione di una destinazione da parte della società di una somma di denaro, comunque ricevuta nel corso dell’esercizio, è dato dall’esame delle risultanze del relativo bilancio”. Ragion per cui, prosegue la Sezione Tributaria Civile, può “affermarsi che il bilancio, stante il rilievo anche pubblicistico che assume con la pubblicazione nel registro delle imprese, è il documento principale da cui dover partire per qualificare la natura di un’entrata patrimoniale per la società”.
Invero, osserva la Corte, la mancanza dei verbali assembleari di finanziamento non può essere a tal fine considerata dirimente, costituendo semmai un vizio endo-societario.
Tant’è vero, ricorda la Cassazione, “l’eventuale vizio genetico dell’operazione endosocietaria, ivi compresa l’inesistenza del verbale assembleare, può essere sanata dai soci ex post … e in ogni caso l’invalidità … è sanata dall’avvenuta approvazione del bilancio che di tale finanziamento tenga conto”.
Nella fattispecie, spiega la Cassazione, “le risultanze del bilancio tenevano conto delle somme erogate dai soci e facevano scaturire un obbligo sociale di restituzione che qualificava la natura di finanziamento all’operazione (e non di sopravvenienza attiva tassabile ex art. 88 D.P.R. 917/86)”.
Per tali ragioni la Corte ha rigettato il ricorso e condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di lite.