12 Marzo 2019

Assegno di mantenimento per moglie e figlio aumentato se muore il suocero che contribuiva

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Cass. Civ. sez. VI ordinanza n. 3206 del 4 febbraio 2019

Assegno di mantenimento coniuge e figlio minore – affidamento esclusivo – modifica condizioni separazione

(artt. 156 c.c. – 337 quater e quinquies c.c. – art. 710 c.p.c.)

Ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione, il decesso del suocero del coniuge obbligato al mantenimento della moglie e dei minori, costituisce una circostanza sopravvenuta, per il venir meno dell’importante contributo economico destinato al mantenimento della figlia e della nipote.

Il mantenimento nei confronti dei figli minori può essere aumentato dal giudice anche in assenza di specifica domanda di parte in relazione al suo ammontare.

CASO

Una donna ricorre al Tribunale di Cagliari chiedendo la modifica delle condizioni della separazione consensuale avvenuta nel 2010, in relazione al mantenimento suo e della figlia, a causa degli intervenuti cambiamenti delle circostanze risalenti alla sottoscrizione dell’accordo separativo. Il provvedimento del Tribunale stabilisce un incremento del mantenimento mensile per la figlia e per l’assegno di mantenimento del coniuge.

Nella suddetta sede viene modificato anche il regime di affidamento della figlia, da un affido condiviso a un affido esclusivo alla madre, con ordine di intervento da parte dei Servizi sociali per supporto psicologico al nucleo familiare e alla minore.

La Corte d’appello territoriale confermava la decisione del tribunale sulla base di tre punti.

  • La morte del padre della donna aveva determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche, facendo venir meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote, a fronte dei modesti importi versati in base all’accordo di separazione.
  • La mancanza, in concreto, della capacità di produrre reddito della moglie, la quale anche se in possesso di titoli professionali (laurea triennale e abilitazione all’attività di giornalista), all’età di cinquanta anni, non aveva alcuna esperienza lavorativa.
  • Le mutate esigenze della figlia, desunte in via presuntiva, ritenute aumentate in considerazione dell’età attuale (dodici anni), rispetto a quella di sei anni, all’epoca della separazione.

L’affidamento esclusivo veniva confermato perché ritenuto corrispondente all’interesse della minore, data la situazione in atto di forte conflitto con il padre.

Contro il decreto ricorreva in Cassazione il marito affidandosi a due motivi di ricorso per violazione di legge.

La Corte d’appello avrebbe sbagliato nel ritenere la morte del suocero, un cambiamento tale da giustificare una modifica delle condizioni economiche concordate in sede di separazione consensuale, trattandosi di un evento non eccezionale né imprevedibile.

Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe violato il principio dispositivo, nel confermare la sentenza di primo grado, attribuendo una somma superiore a quella richiesta dalla moglie per il contributo al mantenimento della figlia, senza specifica motivazione sull’importo domandato per soddisfare i bisogni della figlia.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. La Corte d’appello non avrebbe illustrato i motivi che impedivano un affidamento condiviso. In particolare la Corte non avrebbe tenuto conto dei profili d’inidoneità educativa della madre e la sua responsabilità nell’alimentare il conflitto della figlia con il padre, e nel porre in essere le condizioni per il consolidarsi di una situazione di alienazione parentale.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. L’aggravarsi delle condizioni di salute del padre del coniuge e il suo decesso costituiscono una circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione, per il venir meno dell’importante contributo economico elargito per il mantenimento della figlia e della nipote.

L’evento della morte del suocero, all’età di settantuno anni, non era certamente stato previsto e valutato al momento della separazione consensuale e comunque costituisce una circostanza sopravvenuta.

Quanto alla dedotta violazione del principio di corrispondenza fra domanda di parte e la statuizione del giudice, la Corte osserva che la somma di 1.800 Euro mensili, complessivamente richiesta dalla moglie con il ricorso introduttivo del procedimento ex art. 710 c.p.c., rispetto a quella di Euro 2.000 statuita con il provvedimento del Tribunale, confermato in sede di reclamo, ha comportato un aumento solo per la misura del contributo riconosciuto al mantenimento della figlia.

Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, il difensore aveva già modificato la richiesta originaria.

La Cassazione riafferma, comunque, il principio secondo cui per la determinazione degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni, il giudice non è soggetto al principio della domanda (cfr. Cass. Civ. n. del 3908/2009).

Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato.

La Corte di appello ha esaustivamente motivato le ragioni della conferma dell’affido esclusivo della figlia alla madre.

Sono state esaminate le inadeguatezze e responsabilità di entrambi i genitori nell’esporre la figlia al conflitto genitoriale, ma non sono stati rilevati comportamenti della madre che realizzassero le condizioni di un’alienazione parentale ai danni del padre.

Nel decidere per un affidamento di tipo esclusivo è stato correttamente valutato l’interesse della figlia a causa del vissuto molto traumatico derivato dal comportamento aggressivo del padre di fronte alle difficoltà incontrate nell’esercizio del suo ruolo genitoriale.

QUESTIONI

I fatti che possono portare alla richiesta di modifica delle condizioni raggiunte in separazione possono riguardare mutamenti soggettivi della persona obbligata al mantenimento o della persona beneficiaria del mantenimento, oppure il cambiamento di circostanze esterne, purché siano sopravvenute rispetto all’epoca dell’assunzione della decisione.

La casistica è piuttosto varia ma deve trattarsi di un fatto nuovo sopravvenuto che abbia alterato la situazione preesistente, modificando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni della separazione. Il giudizio di revisione non può avere ad oggetto fatti preesistenti alla separazione, ancorché non valutati in quella sede per qualsiasi motivo.

Con l’ordinanza in esame, la Cassazione ha precisato che anche un evento sopravvenuto non riferito alle condizioni personali dei coniugi, come la morte del suocero, ma legato da un nesso di dipendenza con le clausole concordate in separazione, costituisce legittimo motivo di modifica dei patti. La giurisprudenza prevalente di legittimità è orientata nel senso di ritenere influenti ai fini della determinazione del mantenimento, le elargizioni costanti fatte al coniuge separato dalla famiglia di origine, quando tale aiuto si sia reso necessario a causa dell’esiguità del reddito del beneficiario (Cass. Civ. n. 12218/2016; Cass. Civ. n. 14365/2013).