Assegno di divorzio al marito aumentato perché malato e non autosufficiente
di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDFCassazione Civile sez. I, 09/08/2021, n.22537
Assegno divorzio – autosufficienza economica – funzione assistenziale L. n. 898/70 art. 5
Ai fini del riconoscimento di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge il principio di indipendenza o autosufficienza economica costituisce un sicuro parametro legale per la valutazione dell’”adeguatezza dei mezzi” del richiedente l’assegno, sia per l’attribuzione che per la quantificazione dell’assegno.
Il giudice deve quantificare l’assegno in maniera tale da assicurare, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, in misura non limitata alla pura sopravvivenza, ma fondata sul criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del beneficiario e nel contesto in cui egli vive.
Caso
Nel giudizio di divorzio era stato riconosciuto al marito un assegno di mantenimento, in considerazione della sua grave malattia e delle ottime condizioni economiche della moglie.
In appello la somma era stata elevata da 3.000 a 5.000 euro mensili.
L’uomo era stato colpito da una patologia che lo aveva reso invalido con permanente limitazione della capacità di deambulazione e permanente inabilità lavorativa del 100%.
A causa di ciò aveva dovuto lasciare il lavoro ma con le indennità pensionistiche riusciva a coprire soltanto i costi delle due badanti e il canone di locazione.
Ricorre in Cassazione la moglie sostenendo che i giudici dell’appello non avrebbero accertato se effettivamente l’ex coniuge avesse attinto completamente ai propri risparmi, omettendo di valutare tutte le sue disponibilità finanziarie.
Soluzione e percorso argomentativo seguito dalla Cassazione.
Secondo la Corte di Cassazione la Corte d’appello avrebbe correttamente statuito in base al peggioramento delle condizioni economiche dell’uomo e al miglioramento complessivo degli obblighi economici della ex moglie, indiscutibilmente benestante e non più onerata del mantenimento dei confronti della figlia.
Nel caso in esame, le ingenti spese per le cure sanitarie e per l’assistenza personale avevano posto l’uomo in una situazione di non autosufficienza economica.
La Cassazione ha ribadito la funzione preminentemente assistenziale dell’assegno di divorzio.
Il principio d’indipendenza o autosufficienza economica è da considerarsi un criterio non astratto, ma concreto e idoneo a fornire un sicuro parametro legale per la valutazione della “adeguatezza dei mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno.
Alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento dell’assegno divorzile non si giustifica più sulla base dello squilibrio o della differenza tra le condizioni reddituali delle parti all’epoca del divorzio, né in base al peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente rispetto al tenore di vita matrimoniale.
In sintesi la mancanza di “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, deve essere intesa come impossibilità di condurre un’esistenza autonoma e dignitosa con i propri mezzi.
Per quanto attiene alla quantificazione del contributo, la Cassazione specifica che il richiedente l’assegno, deve essere considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita nel contesto sociale.
Per determinare la soglia dell’indipendenza economica, il giudice non deve limitarsi al parametro della pura sopravvivenza, ma le indicazioni dovranno essere attinte dalla “coscienza collettiva in un determinato momento storico”.
Questioni
La sentenza evoca il principio della mancanza di autosufficienza ai fini della valutazione dell’”adeguatezza dei mezzi” del coniuge che richiede l’assegno.
Con una recentissima sentenza (Cass. Civ. n. 24250 dell’8.9.2021), la Corte ha ribadito l’indirizzo fornito dalle Sezioni Unite nel 2018. Sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge, in linea di principio, deve provvedere al proprio mantenimento.
Tale principio, tuttavia, è derogato, in forza della norma sull’assegno (Art. 5 legge Div.) nel caso di non autosufficienza di uno degli ex coniugi e risponde, anzitutto, a un’esigenza assistenziale. In alcuni casi, l’assegno può avere finalità compensativo-perequativa, come nell’ipotesi in cui il coniuge richiedente sia economicamente autosufficiente, e allora la finalità sarà solo compensativo-perequativa. Qualora l’ex coniuge non sia economicamente autosufficiente, allora la finalità compensativo-perequativa assorbirà quella assistenziale.
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