26 Febbraio 2019

Assegno divorzile in fase presidenziale: non applicabili i nuovi criteri interpretativi

di Giuseppina Vassallo, Avvocato Scarica in PDF

Corte Appello di L’Aquila, Decreto del 4.10.2018

Assegno divorzile – (Art. 5 comma 6 L. n. 898/1970)

Nella fase presidenziale del processo di divorzio, il giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, ma solo ad accertare se, nel frattempo, si siano verificati fatti nuovi, che comportino la modifica delle previsioni assunte in sede di separazione.

CASO

Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio viene emessa l’ordinanza presidenziale contenente i provvedimenti provvisori e urgenti. Il Presidente non conferma l’assegno di mantenimento stabilito in favore della moglie in sede di separazione di 600 euro mensili, sul presupposto che la donna, con la qualifica di avvocato, potesse raggiungere l’autosufficienza economica.

La moglie reclama il provvedimento in Corte d’Appello, sostenendo di aver abbandonato la professione al fine di dedicarsi alla cura di figli e della casa, così supportando la carriera del marito, che in un primo tempo svolgeva la sua stessa professione, ma poi aveva vinto un concorso ed era stato assunto.

La reclamante, faceva presente di vivere nella casa coniugale di proprietà dei suoi genitori, e di avere ripreso la professione solo dopo il fallimento del rapporto coniugale, per cui oggi svolgeva soltanto una sporadica attività di collaborazione in favore di altri avvocati.

Il marito, al contrario, oltre ad essere proprietario di tre immobili e titolare di un cospicuo patrimonio mobiliare, aveva avuto negli ultimi anni un aumento del reddito netto (da 30.000 a 45.000 euro annui).

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO

La Corte d’Appello di L’Aquila ha accolto il reclamo della donna e ripristinato l’assegno in favore della stessa, in via provvisoria.

Secondo la Corte, nella fase presidenziale il giudice non è chiamato a formulare un’anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio – che ha altri presupposti e consegue al mutamento di “status” e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio – ma solo ad accertare se, nel frattempo, si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni assunte in sede di separazione dei coniugi.

Di conseguenza, il nuovo indirizzo giurisprudenziale relativo all’autosufficienza del coniuge, peraltro corretto dalle Sezioni Unite, potrà trovare applicazione solo con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima.

Poiché nel caso in esame, i redditi delle parti, non avevano subito modifiche apprezzabili, anzi, erano aumentati quelli del marito, la Corte ha ritenuto che non ci fosse motivo di modificare le condizioni della separazione.

Inoltre, si legge nel provvedimento, l’ordinanza è emanata allo stato degli atti, e sulla scorta di un giudizio sommario, per cui è modificabile in ogni tempo, tenendo conto delle prove che saranno eventualmente raccolte nel corso dell’istruttoria.

QUESTIONI

Secondo il nuovo orientamento delle sezioni unite (Cass. Civ. n. 18287/2018), all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, e comporta il riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma il raggiungimento in concreto di un livello di reddito adeguato al contributo alla realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Pertanto, l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente, è da ricollegare alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio e all’età della parte.

La natura composita del nuovo assegno divorzile comporta certamente conseguenze anche sotto il profilo probatorio poiché le parti dovranno dimostrare, oltre all’insufficienza economica, anche i fatti che hanno portato alle scelte comuni fatte dai coniugi riguardo al loro assetto, anche patrimoniale, da valutarsi ai fini delle rispettive contribuzioni fatte nel corso della vita matrimoniale.

Sotto questo aspetto, sembra coerente l’argomentazione della Corte territoriale, poiché solo con una compiuta istruttoria, volta alla ricostruzione non solo reddituale e patrimoniale ma anche dei rispettivi ruoli e contributi personali dati nel matrimonio, potrà essere accertato il diritto all’attribuzione dell’assegno di divorzio.