Aspetti essenziali dell’anticipazione bancaria
di Fabio Fiorucci, Avvocato Scarica in PDFL’anticipazione bancaria (art. 1846 cod. civ.) è il contratto con cui una banca concede al sovvenuto, mediante versamento o costituzione di una disponibilità, una somma di denaro per un determinato periodo di tempo, subordinatamente alla costituzione di un pegno su merci, titoli o documenti rappresentativi. Tale concessione deve rispettare i limiti della proporzione originaria tra la somma anticipata e il valore dei beni dati in pegno.
Dal punto di vista operativo, l’anticipazione bancaria – che nella prassi viene regolata in conto corrente – si presenta come una sorta di apertura di credito garantita, pur conservando le sue caratteristiche peculiari: la garanzia della banca consiste in un pegno su merci o su titoli, solitamente rappresentativi di merci. Gli aspetti caratterizzanti di questa figura giuridica sono dunque, rispettivamente: a) la costituzione in pegno di “titoli” o “merci” a garanzia del credito concesso dalla banca (art. 1846 cod. civ.); b) la costante proporzionalità tra la somma anticipata e il valore dei beni dati in pegno (artt. 1849 e 1850 cod. civ.).
Il cliente, come ad esempio un produttore o proprietario di merci, può costituire in pegno a favore della banca le merci o i titoli che le rappresentano, ricevendo in anticipo dalla banca quanto confida di riscuotere dai compratori. La finalità economica dell’operazione è, dunque, quella di ottenere liquidità immediata in attesa di rivendere i beni acquistati. Tale operazione è strutturata in modo che l’ammontare del credito anticipato sia determinato attraverso una riduzione percentuale del valore dei beni costituiti in pegno, il cosiddetto “scarto”; la concessione del credito è quindi commisurata al valore della garanzia, che può variare nel corso del rapporto in funzione delle oscillazioni di valore cui i titoli e le merci sono soggetti (art. 1850 cod. civ.). Per la banca, questa modalità operativa abbina una discreta redditività a un rischio relativamente contenuto, in virtù delle garanzie predisposte.
L’istituto bancario anticipante (o sovventore) deve provvedere per conto del contraente (cliente anticipato o sovvenuto) all’assicurazione delle merci date in pegno se, per la natura, il valore o l’ubicazione delle stesse, l’assicurazione risulta necessaria secondo le cautele d’uso (art. 1847 cod. civ.).
L’anticipazione bancaria rappresenta un’operazione in cui non assumono rilievo decisivo né il soggetto finanziato né la sua capacità di rimborso (cosiddetto merito creditizio), quanto piuttosto i beni dati in pegno e il loro valore. Nel contratto di anticipazione bancaria è ammesso il cosiddetto pegno rotativo, vale a dire la possibilità, piuttosto diffusa nella prassi, di sostituire i beni originariamente costituiti in pegno, previo consenso della banca.
Al contratto di anticipazione bancaria si applica la regola generale prevista dall’art. 117, comma 1, T.U.B. per tutti i contratti bancari: obbligo di forma scritta e consegna di un esemplare del contratto al cliente. L’inosservanza di tale requisito comporta la nullità del contratto (art. 117, comma 3, T.U.B.), che può essere fatta valere unicamente dal cliente o rilevata d’ufficio dal giudice (art. 127, comma 2, T.U.B.).
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